"Deve negarsi il vizio di genericità di un atto di incolpazione disciplinare che faccia riferimento a singoli episodi già oggetto di procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri episodi di gravi intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri di diligente e leale collaborazione (artt. 1176 e 2104 cod. civ.), quand'anche di questi episodi non sia indicato il giorno e l'ora ma tuttavia non sia impedito all'incolpato di difendersi. I detti comportamenti indisciplinati, singolarmente non tanto gravi da dar luogo alla sanzione espulsiva, ben possono, se considerati insieme ed aggiunti ad ulteriori ed analoghi atti chiaramente ed univocamente contestati all'incolpato, dar luogo a licenziamento per giusta causa."


E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16831 del 5 luglio 2013, ha cassato la decisione con cui il giudice d'Appello aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento a causa della genericità della contestazione disciplinare.

I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che "nell'ipotesi di licenziamento intimato per mancanza disciplinare, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, allorché oggettivamente (per il numero di essi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono) neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il profilo temporale; né la regola può ritenersi violata quando risulti che il dipendente, avendo avuto piena cognizione dell'accusa rivoltagli, ha potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi."


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