Dott. Emanuele Mascolo - Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2013, il Decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78, già soprannominato "decreto salva carceri." 

Detto decreto prevede delle modifiche al Codice di procedura penale che si riportano testualmente dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4 -bis . Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b) , quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 

La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4 -ter . 

Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4 -bis , trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4 -quater . 

Nei casi previsti dal comma 4 -bis , il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole:
«tre anni» sono inserite le seguenti:
«, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 -ter , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) , il periodo: «423 -bis , 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624 -bis del codice penale

, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11 -bis ), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612 -bis , terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:
«da eseguire,» sono inserite le seguenti:
«e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 -bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».


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