di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 15305 del 19 Giugno 2013.  L'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sua assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. E' il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza

in commento.

Il caso riguarda il presunto denunciato inadempimento contrattuale di un notaio, che, secondo la parte attrice, non avrebbe proceduto all'esame relativo alle visure ipotecarie prima di stipulare l'atto pubblico di compravendita di un immobile soggetto a ipoteca giudiziale

a favore dell'Erario. "Il notaio quand'anche sia stato esonerato dalle visure, essendo comunque tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176 comma secondo c.c. e della buona fede, qualora, come nella specie non osserva i suddetti obblighi risponde "ex contractu" per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale". La lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita
: il mancato adempimento determina l'obbligo di risarcimento del danno, anche in forma specifica, da parte del notaio.

 

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