di Marco MassavelliCorte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 15397 del 19 Giugno 2013. L'obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisce ipotesi secondaria e limitata, atteso che tale circostanza incide, ai sensi dell'art. 439 c.c, solo sull'entità dell'obbligazione alimentare, non sulla sua sussistenza. E' il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza

in commento. L'articolo 439, comma 1, codice civile, infatti, rubricato "Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle", stabilisce che "Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario".

Il caso ha visto contrapposti una sorella vissuta per quarant'anni nella casa del fratello, occupandosi delle faccende domestiche: terminata la convivenza, indipendentemente dalle motivazioni da valutare, la sorella chiedeva di condannare il fratello all'obbligazione alimentare, trovandosi in una situazione di stato di bisogno, in quanto incapace di provvedere al proprio mantenimento con i proventi di una attività lavorativa.

La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c. "Sono irrilevanti le capacità deambulatorie ai fini della valutazione dell'idoneità al lavoro della ricorrente, e attesa l'equivocità della circostanza quale base della presunzione di disponibilità di somme sufficienti al proprio mantenimento da parte della ricorrente".

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