La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 18749/2003) ha stabilito che rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di un ciclomotore da parte del conducente potendo creare, anche tale circostanza, rischi alla circolazione e alla pubblica incolumità. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che la guida di un ciclomotore, "non postula che il conducente lo inforchi, ovvero vi si ponga a cavalcioni, essendo fin troppo evidente come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre in una sua deliberata movimentazione e finisca (come nel caso) per creare alla circolazione e alla pubblica rischi più intensi di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale assetto di marcia". Con questa motivazione la Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che, in stato di ebbrezza, aveva condotto a mano il ciclomotore sulla pubblica via.

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