di Paolo M. Storani - Il danno patrimoniale da lucro cessante per un soggetto privo di reddito a cui siano residuati postumi permanenti a seguito di un fatto illecito altrui configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso in concreto affrontato.
Secondo l'insegnamento di Marco Rossetti "la liquidazione del danno da riduzione della capacità di produrre reddito, patito da un minore, è particolarmente difficile, in quanto tale danno va stimato in assenza di ogni parametro reddituale ed attuale di riferimento. Ovviamente, la mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire non è causa di esclusione del diritto al risarcimento, in quanto il giudice ha sempre il potere-dovere di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto" (Cass. 3.1.2005 n. 564; Cass. 26.3.1999 n. 2890; Cass. 15.4.1996 n. 3539; Cass. 4.9.1990 n. 9118).
In primo luogo, le circostanze del caso concreto da considerare sono, principalmente, l'età dell'infortunato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione.
Sono significative le vocazioni manifestate dal minore, tipo studi, capacità, interessi.
Così è possibile stabilire verso quale area lavorativa il minore si sarebbe presumibilmente indirizzato.
Se dovesse mancare tale dato di fatto e non sia possibile prevedere la sua futura attività lavorativa in base agli studi compiuti o alle sua inclinazioni, in rapporto alla posizione economico - sociale della famiglia, non sussiste nessun vizio logico-giuridico della motivazione del giudice di merito che, per valutare il reddito futuro del minore, adotti come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumento che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore: cfr. Cass. 30.9.2008 n. 24331; Cass. 15.7.2008 n. 19445).
I giudici di merito adottano due metodi diversi per la liquidazione concreta.
1. - Coloro che ritengono che la capacità di guadagno possa essere espressa in termini percentuali fissano in via equitativa un reddito figurativo (ad esempio, il reddito medio nazionale) e moltiplicano tale reddito per il grado percentuale di incapacità e quindi per un coefficiente di capitalizzazione.
Altri giudici prendono a parametro il salario medio netto di un operaio generico, altri un reddito/retribuzione media ipotizzabile per la figura professionale verso cui il minore sia presumibilmente indirizzato sulla base degli studi compiuti. La S.C. ha inoltre ritenuto ammissibile, anche al di fuori delle ipotesi di danni causati dalla circolazione dei veicoli, il ricorso al triplo della pensione sociale, in base all'art. 4 d.l. 857/'76 (Cass. 3.6.1994, n. 5380).
2. - Taluni ritengono, invece, non percentualizzabile la riduzione della capacità di lavoro e, quindi, liquidano il danno ...PROSEGUE DOMANI SU LIA
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