di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 14507 del 10 Giugno 2013. La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. In particolare, al n. 3, la legge prevede la competenza della Suprema Corte a pronunciarsi nei casi di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro".  

Nel caso di specie un avvocato ricorre avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, il quale lo ha condannato al per aver offeso una collega in una memoria difensiva nell'ambito di un procedimento per risarcimento danni. Il ricorrente avrebbe infatti insinuato che il difensore della controparte, per mezzo della sua "difesa approssimativa", avrebbe leso il prestigio dell'avvocatura stessa. La parte lesa ha dunque richiesto che si procedesse nei confronti del ricorrente per violazione del Codice deontologico forense. Il procedimento disciplinare instauratosi si è concluso con l'irrogazione della censura a carico dell'avvocato.

 

L'interessato ricorre in Cassazione avverso il provvedimento del CNF denunciandone, tra gli altri, contraddittorietà e difetto di motivazione. La Suprema Corte si esprime sul punto affermando che "nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale - abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale - è rimessa all'Ordine professionale, ed il controllo sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ.". Non riscontrando alcun difetto in merito e risultando congrua la motivazione, la Cassazione rigetta il ricorso.

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