di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14207 del 5 giugno 2013. In tema di infortuni sul lavoro importanti fonti normative di riferimento sono l'art. 2087 cod. civ. e l'art. 7 d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Il primo è espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore, mentre il secondo, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevede l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori.  Non rileva dunque la circostanza che i lavoratori impiegati siano dipendenti di un'impresa appaltatrice; resta comunque a carico del committente l'onere di fornire un'informazione adeguata ai singoli lavoratori e non soltanto all'azienda appaltatrice nel suo complesso, sia in materia di cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di prevenzione e protezione dei rischi connessi, sia alla disposizione dei luoghi di lavoro e circa la presenza di macchinari pericolosi. 

La Suprema Corte si pronuncia sul punto rigettando il ricorso promosso dall'azienda committente, affermando che l'omissione di tali cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento lesivo, essendo comunque ritenuto colposo il comportamento del committente che non abbia provveduto ad onorare il vincolo d'informazione, così come stabilito per legge. La circostanza che il lavoratore abbia dimenticato o volontariamente omesso di adottare le cautele necessarie non può essere considerata anomala né eccezionale; nel caso di specie quindi non si configurerebbe il c.d. rischio elettivo.

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