La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14010 del 4 giugno 2013, ha affermato che " il risarcimento del danno (fatto salvo il limite delle cinque mensilità di cui all'art. 18 L. n. 300/70), potrebbe essere ridotto solo nel caso in cui il lavoratore abbia colpevolmente rifiutato una occupazione analoga alla precedente e non già, come evidenziato incontestatamente dalla Corte di merito e dalla controricorrente, allorquando il rifiuto sia giustificato dalle deteriori condizioni di lavoro (anche quanto all'orario di lavoro complessivo) proposte nella specie dalla società subentrante.".

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società datrice di lavoro avverso la sentenza con cui i giudici di merito dichiaravano inefficace il licenziamento della lavoratrice con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e le ulteriori conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300/70, escludendo che il licenziamento fosse stato accettato dalia lavoratrice per facta concfudentia, come dedotto dalla società; che la lavoratrice avrebbe accettato l'assunzione presso la società subentrante nell'appalto per avervi lavorato un solo giorno; che nella fattispecie si fosse verificato un trasferimento di azienda; che il danno accertato dal primo giudice avrebbe dovuto essere ridotto ex art. 1227 codice civile.

Infondato - secondo i giudici di legittimità - il motivo di ricorso della società che sosteneva come la lavoratrice non solo non avrebbe avuto diritto ad alcuna reintegra nel posto di lavoro, ormai insussistente, presso la società originaria, ma non avrebbe neppure potuto ottenere, dopo circa sei anni di colpevole inerzia, il diritto al risarcimento dei danni (pari a tutte le retribuzioni e contributi previdenziali in tesi perduti) dalla società ricorrente; infatti, ove ritenuto sussistente un licenziamento illegittimo, la reintegra e la connessa misura risarcitoria sono determinate direttamente dalla legge, sicché spetta al datore di lavoro debitore l'allegazione e prova della colpevole inerzia della lavoratrice, ovvero l'esistenza di un aliunde perceptum.

La Suprema Corte ha altresì precisato che "ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nel confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo."


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