di Luigi Del Giudice - Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' quanto appunto previsto dall'articolo 2054 del codice civile, che però, secondo quanto previsto dall' Ordinanza 23 maggio 2013, n. 12667 della Corte di Cassazione, riveste carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; inoltre l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. (Cass. 9528/2012; 4055/2009; 4755/2004).
Il Fatto
Un' autovettura nell'uscire da uno stallo di parcheggio posto sulla destra rispetto alla direttiva di marcia, effettuava la manovra di svolta a sinistra tagliando la strada ad un motociclo provocandone la morte del conducente. Il giudice di primo grado affermava la sussistenza di una responsabilita' esclusiva dell'autoveicolo. Avverso detta sentenza veniva proposto appello, ed i giudici di secondo grado, riformando parzialmente la sentenza impugnata, accertavano la concorrente responsabilita', rispettivamente nella misura del 75% e 25%.
Luigi Del Giudice
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