di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 13195 del 28 Maggio 2013. In tema di sinistri stradali il verbale stilato dalle autorità intervenute fa piena prova sino a querela di falso. Questo il principio ribadito dalla Cassazione nel caso in oggetto. Nei precedenti gradi di giudizio è stato accertato un concorso di colpa a carico del ricorrente, condannando la controparte al risarcimento del danno quantificato solo in modo parziale rispetto alla reale entità della lesione subita del danneggiato. Il privato promuove dunque ricorso in Cassazione contestando vizio di motivazione della sentenza d'appello, il cui giudice, come quello di primo grado, si sarebbe attenuto esclusivamente alla ctu e non al verbale delle autorità prodotto in corso di causa. Si sarebbe così integrata sensibile discrepanza tra la ricostruzione della ctu e il fatto esplicato nel verbale delle autorità, determinando specifico convincimento giudiziale alla base di attribuzione delle corrispondenti responsabilità.

 

"Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l'incidente fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento". Il verbale delle autorità costituisce atto pubblico ed ha valore di piena prova ex art. 2700 cod. civ. : ciò significa che per contestarne l'autenticità e la veridicità la parte interessata deve promuovere querela di falso, apposito strumento processuale che nel caso di specie non è stato attivato. La Suprema Corte accoglie così il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando la questione al giudice di merito affinché rivaluti la questione sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità, verbalizzati nel rapporto prodotto in corso di causa.

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