E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12810/2013, ha rigettato il ricorso di una società

"L'onere del datore di lavoro di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con l'elasticità delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 777 del 2003), non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente un'attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna all'azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente, specialmente se agli altri dipendenti siano state offerte ben più valide alternative".
E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12810/2013, ha rigettato il ricorso di una società avverso la sentenza con cui i giudici di merito aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore per giustificato motivo oggettivo consistente nella dismissione dell'attività di vendita diretta dei prodotti vita con la conseguente soppressione della struttura dei "consulenti vita". Al lavoratore era stata offerta una diversa collocazione, come collaboratore autonomo, ma lo stesso aveva rifiutato.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la società avesse sì dimostrato l'effettività delle ragioni che avevano determinato il venir meno del posto di lavoro occupato dal lavoratore, ma che non avesse fornito la prova della impossibilità del cd. Repechage, con riferimento a mansioni equivalenti o anche a mansioni inferiori, ove queste fossero state accettate dal lavoratore.
La Suprema Corte ha precisato che "per quanto riguarda l'impossibilità del "cd. repechage", la società si è limitata, sostanzialmente, a dedurre semplicemente di essersi trovata "nell'impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni equivalenti a quelle svolte in qualità di "consulente vita" non avendo ravvisato neppure "l'opportunità di affidare al lavoratore un mandato agenziale e quindi mansioni equivalenti", cosi come invece avvenuto per altri dipendenti; deduzioni queste che, anche a voler prescindere dalla genericità della prima affermazione (rimasta comunque priva di effettivi riscontri), non possono considerarsi sufficienti a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni analoghe."
A nulla è servito alla società sostenere che le offerte rivolte al lavoratore fossero le uniche proponibili al fine di evitare il licenziamento - seppure aventi ad oggetto mansioni di contenuto inferiore rispetto all'attività precedentemente svolta - senza tuttavia dimostrare la veridicità di tale assunto, ovvero anzitutto l'impossibilità di offrire al lavoratore una posizione lavorativa equivalente a quella di cui era stata disposta la soppressione.
E' certo - precisano i giudici di legittimità - che a tale scopo non è sufficiente limitarsi ad affermare che "è evidente ... che le offerte rivolte al lavoratore siano state le uniche (peraltro varie) proponibili a quest'ultimo, al fine di evitare il licenziamento, anche se di contenuto inferiore all'attività precedentemente esercitata dallo stesso", poiché l'impossibilità di impiegare il dipendente nell' organizzazione aziendale e l'insussistenza di una posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, è proprio quello che deve dimostrare il datore di lavoro ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo.


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