di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 12391 del 21 Maggio 2013. Nel caso di specie il ricorrente denuncia violazione dell'art. 165 c.p.c. e fonda altresì le proprie doglianze richiamando i principi generali europei circa la compressione dei diritti di giustizia. La controparte infatti si sarebbe costituita non come disposto dall'ordinamento, cioè consegnando brevi manu, personalmente, i documenti necessari al cancelliere, bensì spedendo gli stessi a mezzo posta.

 

La Cassazione basa la propria decisione richiamando alcune sentenze comunitarie: "in base al diritto comunitario vigente e positivo, quale emergente dalle sentenze della Corte di Lussemburgo soprattutto in tema di libera circolazione delle persone, cittadine degli Stati membri (…) l'osservanza della normativa processuale interna, di cui si discute, non restringe alcuno spazio di giustizia che va realizzato pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridiche degli Stati membri"; ricordando altresì l'orientamento della Corte Costituzionale: "secondo la Corte Costituzionale solo in casi particolari il deposito degli atti in cancelleria può essere effettuato mediante l'invio degli stessi a mezzo posta, mentre per quanto riguarda il giudizio ordinario, la costituzione

va effettuata recandosi personalmente in cancelleria e presentando gli atti al cancelliere". Tale accortezza, conclude la Suprema Corte, si rende necessaria sia per un'esigenza di controllo della documentazione da parte del Cancelliere, sia per consentire al convenuto di verificare l'attinenza alla controversia ed eventualmente contestare i documenti prodotti. La mancata ottemperanza a questa regola di base genererebbe una violazione dei criteri di correttezza e buona fede alla base dell'instaurazione di un corretto rapporto processuale.

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