di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 12599 del 22 Maggio 2013. Ai sensi dell'art. 1131 cod. civ.,  l'amministratore di condominio gode di determinati poteri e doveri di legge nei confronti dei condomini, ivi compresa la facoltà di resistere e di agire in giudizio in nome e per conto dei condomini. Le materie per le quali egli è già investito dalla legge del relativo potere sono elencate agli articoli 1129 e 1130 cod. civ. Tra questi, ad esempio, eseguire gli adempimenti fiscali, disciplinare l'uso delle cose comuni nel comune interesse e compiere gli atti necessari alla conservazione dell'edificio. In tutti gli altri casi egli può legittimamente agire o resistere in giudizio solo a seguito di espressa autorizzazione assembleare.

 

Nel caso di specie il giudizio incardinato è relativo a querela di falso e questo determinato caso non rientra tra le tipologie di lite per le quali l'amministratore può agire o resistere senza tale autorizzazione. Per questo motivo, "ritenendo che la controversia

, in quanto relativa a querela di falso, non rientra tra quelle nelle quali l'amministratore condominiale può resistere o agire senza espressa autorizzazione assembleare" la Suprema Corte ha concesso il termine di novanta giorni per il deposito della delibera necessaria che autorizzi espressamente l'amministratore a resistere all'impugnazione.

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