di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 12572 del 22 Maggio 2013. Il giudice ha a disposizione diversi criteri, basati su circostanze di fatto e di comune esperienza, al fine di individuare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato laddove le parti formalmente stipulano accordi di diverso tipo e natura. Nel caso di specie una casa di cura ha proposto ricorso avverso il provvedimento di condanna del giudice del merito, il quale ha disposto in capo all'ente l'obbligo di versare a favore del lavoratore somme consistenti a titolo di differenza retributiva, avendo inquadrato il rapporto insorto tra medico e struttura come subordinato ex art. 2094 cod. civ.

 

"La prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo non può che essere apprezzata avuto riguardo, a al carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce". Prosegue la Cassazione individuando gli elementi specifici di apprezzamento: "in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare". E, con particolare riguardo all'attività aziendale "se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella d'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui".

In questo caso la Suprema Corte ha ravvisato sussistere proprio i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, rigettando il ricorso e confermando la condanna a carico dell'ente ospedaliero.

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