Note di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. I Civile, 14 febbraio - 16 maggio 2013, n. 11977
di Paolo M. Storani - Cari Colleghi avvocati, nulla da dire: quando la Cassazione veste i panni della festa, c'è soltanto da imparare.
Pleonastico ricordare che il carattere tradizionale, tipico e prevalente del giudizio di cassazione è quello rescindente in quanto è volto ad eliminare - per l'appunto cassandola - la sentenza erronea del giudice di merito, in modo da rendere possibile un nuovo esame della controversia - giudizio rescissorio - da parte del giudice di destinazione, pari grado rispetto a quello che ha adottato l'errata pronuncia ...bocciata, cui la causa è, dunque, rinviata ai sensi dell'art. 383 c.p.c., ritoccato con aggiunta di un comma finale dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Per completezza informativa, ricordiamo anche che tale restyling è frutto della conversione con modifiche della lett. c) del comma 1 dell'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Quante volte vi sarete svegliati nel cuore della notte, di soprassalto: Maremma maiala, nella foga dell'elencazione dettagliata dei motivi e nella lotta contro il tempo, ho notificato un atto di impugnazione incompleto! In media, se non vi capita una volta al decennio, siete dei Supermen e prenotate pure il guinness.
Che succede a quel famigerato atto di appello? Ce lo spiega, fresca d'inchiostro, Cass., Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11977.
Per prima cosa: la Corte di Appello di Roma si becca una sonora bacchettata per avere omesso del tutto la verifica sull'effettività del vulnus che la mancanza delle pagine (3 e 4 per la cronaca) aveva (avrebbe) provocato.
Eh, sì, perché l'esame del contenuto dell'atto di appello carente di alcune pagine e tempestivamente notificato alla controparte deve avvenire in concreto. Infatti, è necessario verificare in concreto se l'atto abbia raggiunto, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., lo scopo di porre la controparte a conoscenza, in ossequio al principio di specificità (art. 342 c.p.c.), dei motivi di appello, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto intangibile di difesa.
Un vero zucchero per palati raffinati quel passaggio in cui il S.C. dà conto del proprio operato: bisogna considerare che si tratta di un vizio di natura processuale. Allora che combinano gli Ermellini di Piazza Cavour? Vanno a verificare sulla copia dell'originario atto di appello riscontrando che, sì, le cose stanno proprio come le ha raccontate l'abile ricorrente.
In forza del principio di autosufficienza, il nostro ...eroe (farsi accogliere un ricorso per cassazione rasenta la decorazione al valor processuale) aveva confezionato il suo bravo ricorso incastonandoci dentro l'atto di appello famigerato. Lo aveva riprodotto.
Par quasi di intravvedere tra le righe della sontuosa pronuncia: scusate, ma noi avremmo dovuto credergli sulla parola a 'sto ricorrente? Manco per idea: andiamo a sorbirci l'atto di appello.
Scopriamo allora che il ricorrente aveva ragione e la Corte di Appello capitolina torto: la colpa consisteva nel non aver giustificato la rilevanza della supposta carenza espositiva.
Oltretutto, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., ricorda il S.C. presieduto da Ugo Vitrone (il terzo comma è rimasto nella penna della valorosa Relatrice Maria Acierno), l'impugnazione aveva raggiunto lo scopo.
Scontato cassare la pronuncia capitolina con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, mentre il testo pressoché integrale della sentenza segue qui in calce per chi vuole abbeverarsi direttamente alla fonte sapienziale della Cassazione; con un'ultima annotazione: la Corte ha abbracciato il principio sostanzialistico e non quello formalistico del rispetto pedissequo delle regole.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio - 16 maggio 2013, n. 11977 Presidente Ugo Vitrone - Relatore Maria Acierno

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da V.J., avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato al pagamento, in favore di C..L. , di un contributo per il mantenimento del figlio naturale J. A sostegno della decisione la Corte affermava che l'atto di appello originariamente notificato alla controparte era incompleto per mancanza delle pagine 3 e 4 corrispondenti alla parte iniziale della trattazione dei motivi. Ne conseguiva l'ordine di rinnovazione della citazione in forma completa, ai sensi degli art. 164, comma quarto e quinto e 359 cod. proc. civ. e il successivo adempimento dell'appellante. La notificazione dell'atto integrato interveniva, tuttavia, oltre il termine annuale di decadenza (ratione temporis applicabile) previsto dall'art. 326 cod. proc. civ. Da tale constatazione connessa all'efficacia ex nunc della predetta rinnovazione, derivava la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione J.V., affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso C.L.
Nel primo motivo viene censurata la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112 e 324 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata dichiarato l'inammissibilità dell'appello in contraddizione con l'ordinanza con la quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione della citazione in appello in forma completa al fine di sanare l'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione, per mancanza delle pagine 3 e 4 del medesimo. In particolare, ha osservato il ricorrente che nella specie, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione intervenuta in ossequio all'ordine del giudice e nel termine da esso assegnato doveva ritenersi produttiva di efficacia sanante ex tunc e non ex nunc come contraddittoriamente affermato nella successiva sentenza impugnata.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: "Se nel caso prospettato il giudice d'appello abbia errato nell'omettere di esaminare e motivare in relazione ai rilievi svolti dall'odierno ricorrente nella comparsa conclusionale con riguardo alla intervenuta notifica dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello il 17/23 maggio 2007 laddove disponendo in relazione all'art. 291 cod. proc. civ. ha, di fatto, disposto la rinnovazione della notifica con preclusione di decadenza ex art. 291 cod. proc. civ. nonché al fatto che nulla ha opinato né rilevato la parte appellata".
Nel secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 350-359-164-327 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello ritenuto applicabile nella specie il principio stabilito nella pronuncia delle S.U. n. 11353 del 2004 secondo il quale, in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto e della fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione od integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, il vizio dell'editio actionis deve ritenersi sanato in virtù dell'applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ.. Inoltre viene censurata la irragionevolezza del diverso regime delle nullità relative alla vocatio in jus e all'editio actionis con particolare riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in modo incompleto e, prospettata, di conseguenza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 cod. proc. civ., in correlazione all'art. 3 Cost..
Nel terzo motivo viene censurato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto decisivo consistente nell'effettiva preclusione della comprensione delle critiche e dei motivi di censure svolti nell'atto di appello in virtù dell'omessa inclusione nell'atto delle pagine mancanti (3 e 4). Al riguardo la parte ricorrente, previa riproduzione dell'atto mancante della parte sopraindicata, osserva che dalla lettura di esso, nonostante la censurata incompletezza, il contenuto dei motivi d'appello risulta comunque del tutto chiaro, mancando nella sentenza impugnata la giustificazione della rilevanza della carenza espositiva riscontrata. In ordine logico deve essere preliminarmente affrontato il terzo motivo di ricorso relativo al vizio di omessa motivazione in ordine al vizio processuale determinativo dell'inammissibilità dell'impugnazione.
L'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ. richiede tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, al n. 4 "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni". L'art. 164, quarto comma sanziona con la nullità la citazione "se manca l'esposizione dei fatti". Si tratta di un'invalidità rilevabile d'ufficio che può essere sanata con effetto "ex nunc", mediante l'ordine d'integrazione dell'atto, nel caso in cui il convenuto sia costituito, o con la rinnovazione della notificazione dell'atto in modo completo, nella diversa ipotesi in cui il convenuto non sia costituito. Restano ferme, tuttavia, nonostante il puntuale adempimento all'ordine del giudice, le decadenze già maturate, contrariamente a ciò che si verifica per i vizi della vocatio in jus, relativi ai requisiti di cui ai n. 1, 2, 7, in ordine ai quali l'adempimento all'ordine del giudice determina la sanatoria dell'invalidità con effetto ex tunc. Il sistema dualistico della nullità e rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fondato sugli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ., anche nei giudizi d'appello in quanto del tutto compatibile con la struttura e la funzione di tale procedimento. (Cass. n.17951 del 2008). Ne consegue che, con riferimento al requisito relativo alla "esposizione dei fatti" la previsione contenuta nell'art. 164 n. 4 deve essere coordinata con l'art. 342 cod. proc. civ. che impone, anche nella versione ratione temporis applicabile (vigente anteriormente all'introduzione della novella costituita dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito nella l. n. 134 del 2012) l'onere dell'esposizione "sommaria" dei fatti e della specificità dei motivi. Esclusivamente con riferimento all'effettivo difetto di specificità dei motivi, può, tuttavia, scattare l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, senza che possa svolgersi la funzione sanante dell'art. 164 cod. proc. civ. Perché si verifichi tale conseguenza è necessario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'atto di appello, non consenta la valutazione neanche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda (Cass. 21746 del 2006) e/o che non siano indicate le parti della sentenza impugnata con la conseguenza che l'incertezza riguardi l'intero contenuto dell'atto (Cass. 15071 del 2012) ovvero che l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi (Cass.21816 del 2006). Può invece essere astrattamente applicabile, grazie al rinvio ex art. 359 cod. proc. civ., la sanatoria ex art. 164, penultimo comma, cod. proc. civ. alla carenza che riguardi l'esposizione sommaria dei fatti, che non incida in modo radicalmente invalidante sulla specificità dei motivi, ancorché le prospettive di applicazione pratica di tale ipotesi siano modeste. In entrambi le evenienze risulta, tuttavia, necessario, alla luce degli orientamenti citati, il concreto esame dell'atto di appello non trattandosi, come per le nullità sanabili della vocatio in jus, di vizi derivanti da carenze relative ai requisiti formali dell'atto (ancorché incidenti sul concreto esercizio del diritto di difesa) ma sui requisiti strumentali e funzionali di esso. Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata, come evidenziato nel motivo di ricorso, l'inammissibilità dell'appello, consegue esclusivamente al rilievo della tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, peraltro eseguita entro il termine concesso nell'ordinanza dalla Corte d'Appello. Né risulta, dalla lettura del controricorso e dalla puntuale ricostruzione delle fasi del procedimento contenuta nel ricorso, che una valutazione effettiva delle conseguenze delle pagine mancanti sia stata eseguita nel provvedimento endoprocessuale con il quale la rinnovazione è stata disposta, peraltro, non richiamato per relationem nella sentenza, dovendosi, altresì sottolineare, che il vizio dedotto è stato rilevato all'udienza del giorno 11 gennaio 2007, quando ancora il termine annuale di decadenza dall'impugnazione (22 gennaio 2007, pag. 5 sentenza impugnata) non era decorso.
La necessità che la violazione delle norme processuali non sia meramente formale ma determini un vulnus effettivo all'esercizio dei diritti costituzionali che regolano il giusto processo, oltre ad essere codificato nell'art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ., costituisce un principio del tutto consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità. Al riguardo è stato reiteratamente affermato che "la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio" (ex multis Cass. 6686 del 2010; 4340 del 2010).
Nella specie la lettura della parte dell'atto appello mancante delle pagine 3 e 4, contenuta, in ossequio al principio dell'autosufficienza nel corpus del terzo motivo, (e comunque verificata mediante l'esame dell'atto di appello, consentito in considerazione della natura processuale del vizio) consente di comprendere agevolmente e in modo non incompleto l'esposizione dei fatti ed, in particolare, le ragioni delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, svolte con ampi richiami ai fatti posti a base della sentenza di primo grado o da essa trascurati. In conclusione deve essere accolto il terzo motivo di ricorso risultando del tutto omessa la motivazione relativa all'esame concreto del contenuto dell'atto di appello carente delle pagine 3 e 4 originariamente (e tempestivamente) notificato. Tale esame risulta indefettibilmente dovuto, in quanto alla luce del vizio denunciato (carente esposizione dei fatti) è necessario verificare in concreto se l'atto abbia raggiunto ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., lo scopo di porre la controparte a conoscenza, in ossequio al principio di specificità (art. 342 cod. proc. civ.), dei motivi di appello, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto intangibile di difesa.
Il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, atteso, rispetto al primo, che l'efficacia ex nunc della sanatoria prevista per i vizi dell'editio actionis dal quinto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. non può essere modificata dal contenuto di un provvedimento endoprocessuale che richiami norme processuali inapplicabili in concreto, ed in ordine al secondo che la compatibilità costituzionale del diverso regime di sanatoria previsto dalla legge per i vizi della vocatio in jus e dell'editio actionis, alla luce dell'accoglimento del terzo motivo, oltre a non essere affatto irragionevole alla luce del sistema di decadenze endoprocessuali che caratterizza il giudizio di merito, incorre nel difetto di rilevanza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta i rimanenti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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