di Anna Rita Micalef - In un periodo in cui, nei dibattiti politici, torna in auge, nuovamente il "discorso" mediazione in ambito civile,è opportuno ricordare ch' essa si estende anche a tutte le controversie nel mondo sportivo.
L´utilità di questo istituto anche in ambito sportivo è facilmente riscontrabile sol se si pensa alla sua facile applicazione, oltre che a tutte le sue enormi potenzialità nella gestione e risoluzione più rapida ed efficace di queste fattispecie.
L' avvento di tale procedura anche nel mondo sportivo, la si deve allo Statuto regolativo del CONI, che all' art 4 recita "che la conciliazione sportiva può essere applicata da casi nei quali vi è una controversia

che contrappone una Federazione sportiva nazionale o uno e più soggetti affiliati."
Dal 1997, la figura è attiva presso il Settore Giovanile del "F.C. Internazionale".
Il mondo del calcio infatti, per le particolari strutture gerarchiche al suo interno oltre che alle pressioni sociali ed economiche che lo caratterizzano, ben si coniuga con la funzione propria della mediazione e con il vantaggio offerto da uno spazio di ascolto riservato e professionale.
Così come in ambito civile, la mediazione è essenzialmente, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla lite, anche in ambito sportivo tale istituto può essere efficacemente utilizzato per dirimere le controversie che possono sorgere tra coloro che sono gli attori di questo mondo, di questo settore. Nell'era moderna, anche a causa dell'incrementato rilievo economico connesso alla pratica sportiva, nonché della maggiore consapevolezza dell'inviolabilità di alcuni diritti, nello sport sono sempre maggiori le fattispecie dove i conflitti di interessi danno luogo a controversie, che sfociano, inevitabilmente, nei procedimenti sottesi alla risoluzione delle stesse.
Ad ogni modo, va riconosciuta l'esistenza nell'ambito della generale nozione di diritto sportivo, d una pluralità di fattispecie di controversie sportive; solamente attraverso la loro distinzione e classificazione sarà possibile affrontare il tema dei mezzi di risoluzione delle stesse.
L´utilizzo di questo istituto risulta essere proficuo sotto diversi aspetti: utilmente applicabile in tutti quei casi in cui vi sono controversie tra tesserati, non solo di società professionistiche ma anche di società dilettantistiche dove molto spesso l´ atleta e il tesserato svolgono l´attività sportiva per pura passione senza avere,né un rappresentante legale che gestisca i propri interessi contrattuali, né avere un tornaconto economico dalla svolgimento di questa attività.
Se diamo uno sguardo alla situazione d' Oltralpe, ci rendiamo conto, come sempre in tale materia, che alcuni Stati, sono anni luce più avanti di noi, il primo fra tutti la Francia, dove un meccanismo conciliativo è stato previsto, per legge, come obbligatorio e preventivo a qualunque risoluzione di controversia. In realtà, nel modello francese, il procedimento di mediazione si colloca a metà strada, per certi versi, tra arbitrato e conciliazione stessa, in quando, in caso di mancato accordo raggiunto tra le parti, è prevista la proposta di una soluzione da parte del mediatore designato.
Invero,anche la giustizia sportiva italiana ha già un proprio organo di conciliazione e arbitrato. L'ordinamento sportivo ha cercato di strutturare la giustizia sportiva come parte integrante del sistema , nel senso di conferire le eventuali controversie solo ad organi precostituiti all'interno dell'ordinamento sportivo. Organo precostituito che si identifica nella Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport, istituita ai sensi dello statuto del CONI all' art 12, ai fini proprio di risolvere le controversie in materia di sport sempre nel rispetto della terzietà, neutralità,imparzialità di valutazione,proprie della mediazione, sia svolgendo la funzione conciliativa che promuovendo la conciliazione che, ancora, presidiando l' intera fase arbitrale. La specialità di tale Organismo sta proprio in questo, ovvero nella previsione di una possibilità di un procedimento sia di conciliazione che di arbitrato. E', inoltre, prevista la possibilità di devolvere alla Camera qualsiasi controversia in materia sportiva " anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati", a patto che vi sia stato un espresso accordo delle parti in tal senso.
Da qui si deduce che ci troviamo di fronte a tre funzioni:
consultiva, conciliativa, arbitrale. Il fine della conciliazione risulta,ormai, chiaro,ossia la promozione di una composizione compatibile ad entrambe le parti, nonché, il contestuale contenimento di costi e la brevità dei tempi. Anche qui l'insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti le cui dichiarazioni espresse nel corso della procedura non potranno essere utilizzati per altri scopi.
Anche l'arbitrato è uno dei possibili metodi di risoluzione delle controversie sportive. Lo stesso, ed il procedimento che da esso ne deriva, si attua, come in precedenza osservato, mediante l'accordo delle parti, volto ad attribuire ad uno o più individui, terzi rispetto alle parti, la competenza a risolvere una determinata controversia già insorta, ovvero eventuali ed indeterminate controversie future, in materia di diritti disponibili delle parti. Nel mondo dello sport sono frequenti i meccanismi arbitrali , anche se occorre distinguere tra quelli che sono giuridicamente tali e quelli che di arbitrali hanno solo il nome.
Tra i primi rientra sicuramente il Tribunale Arbitrale dello Sport ( T.A.S. ) di Losanna,il quale sebbene fondato dal C.I.O. nel 1984, può ormai essere considerato una istituzione arbitrale indipendente. Il lodo di tale organo è una vera e propria sentenza arbitrale.
C'è, poi, un momento in cui la giustizia sportiva va ad incontrarsi ed intrecciarsi con "la realtà" e quindi con la mediazione civile. Prendiamo ad esempio una gara automobilistica nella quale, purtroppo, vengano coinvolti dei terzi. Le competizioni a carattere sportivo che coinvolgono veicoli a motore devono essere sempre coperte da assicurazione. Proprio in caso di responsabilità civile la giustizia sportiva può intrecciarsi con la mediazione, procedendo su binari paralleli: da una parte la conciliazione sportiva supporterà la parte inerente agli sportivi dall'altra la mediazione aiuterà a trovare la soluzione con l' occhio rivolto al fattore responsabilità civile. In quest'ultimo caso al tavolo dell'incontro si troveranno più parti, tra le quali il/i rappresentanti dell'assicurazione.
Ma non c'è solo questo caso. Spesso può accadere che un club od un'atleta, non soddisfatti della decisione adottata dagli organi di giustizia sportiva o del procedimento da questi svolto, decida di rivolgersi alla giustizia ordinaria, per la tutela dei propri interessi.
Ciò posto, al fine di evitare l' ulteriore infoltimento delle fila della giustizia ordinaria, già fin troppo oberata di eccesso di cause, oltre che per scongiurare una scomoda commistione tra istituzioni sportive e i giudici statali, sarebbe, pertanto, opportuno predisporre degli adeguati strumenti alternativi di giustizia sportiva, con particolare riferimento, cioè, ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie ( o alternative dispute resolution- A.D. R .- ) , che con sempre maggior frequenza vengono utilizzati anche negli altri rami del diritto e che possano funzionare efficacemente anche in questo settore.
Quale modello per future applicazioni sempre più frequenti di tali metodi, può essere considerato quello del TAS al cui interno è stato previsto un procedimento di mediazione,ovvero partendo dall' accordo delle parti, in maniera informale e neutrale, un terzo imparziale tenta di far raggiungere una soluzione in una controversia sportiva.
Se analizziamo bene la situazione appena delineata,risulta chiaro come, l' ambiente sportivo, ha tutto da guadagnare da un sistema di risoluzione delle controversie nel quale la giustizia civile e quella sportiva, nettamente distinte, debbano procedere parallelamente o tentare di intersecarsi. La rapidità, l' imparzialità e la competenza delle soluzioni raggiungibili con tale metodo alternativo alla lite saltano rapidamente all' occhio anche di un inesperto, ma quel che più aggrada è la possibilità che la giustizia sportiva e quella civile , in controversie in cui si trovano ad intrecciarsi, possano trovare terreno di convivenza in un istituto come questo.
In un clima di generale tendenza ed esigenza di smaltimento dell' enorme aggravio della giustizia civile, ancor più problematico in casi come questi in cui viene a doversi coordinare con tempi e modalità completamente diversi quali quelli della giustizia sportiva, occorre sempre più guardare con benevolo gradimento a tali forme alternative, auspicando, semmai, che in un prossimo futuro possano essere, con gli opportuni aggiustamenti, adottate nella generalità delle controversie, qualunque ambito riguardino.

dott.ssa Anna Rita Micalef-
Professionista in ambito legale e mediatore sistemico-
Studio in Pachino-via Marsala 52- cell. 3498263404

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