di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 11414 del 13 Maggio 2013.Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte conferma la sanzione del licenziamento per il lavoratore che, soggetto a provvedimento di trasferimento presso altra sede aziendale per incompatibilità ambientale, rifiuta di prendere servizio.

La Corte rileva infatti che il lavoratore ricorrente "avrebbe potuto ottemperare al trasferimento percependo intanto l'indennità di missione fino allo scadere dei quattro mesi ed impugnare nel frattempo il provvedimento davanti all'autorità giudiziaria, ha invece opposto un ostinato rifiuto a riprendere l'attività lavorativa a -omissis-, contando probabilmente sui precedenti giudiziari a lui favorevoli, che si fondavano però su presupposti diversi".

 

La Cassazione ha dunque ritenuto il rifiuto del lavoratore totalmente ingiustificato, rilevando altresì il suo atteggiamento psicologico, di "ostinato rifiuto alle direttive aziendali", integrante perfettamente la fattispecie dell'insubordinazione. La Corte condanna dunque tale comportamento, aggravato dalla circostanza che il provvedimento di trasferimento avrebbe ben potuto essere autonomamente impugnato decorsi quattro mesi dal nuovo insediamento in servizio. In definitiva la Suprema Corte ritiene legittima e opportuna la sanzione del licenziamento; "è stato espresso anche un giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva per non essere state ravvisate giustificazioni plausibili" alla tenuta di detto comportamento.

Vai al testo della sentenza 11414/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: