Anche nel caso in cui si voglia richiedere l'applicazione dell'articolo 2051 del codice civile (danno cagionato da cosa in custodia) il danneggiato che intende ottenere il risarcimento del danno non può prescindere dalla prova del nesso di causalità.
E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9140/2013 occupandosi del caso di una caduta sulle scale condominiali provocata dalla presenza di materiale di risulta staccatosi dalle pareti e dal soffitto.

Nel ricorso alla suprema Corte, il danneggiato aveva sostenuto che la natura oggettiva della responsabilità di cui alla norma civilistica, sarebbe incompatibile con la prova del nesso di causalità che il giudice di appello gli aveva richiesto. Secondo la corte di Cassazione non va fatta confusione tra colpa e nesso di causalità e pertanto non sussiste alcuna incompatibilità tra l'articolo 2051 codice civile e la necessità di fornire una prova del nesso causale.

La Corte chiarisce però che "deve essere cassata la sentenza
del giudice del merito che, in una causa diretta ad ottenere il risarcimento danni per una caduta asseritamente provocata dalla presenza di materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale, esclude la sussistenza di nesso causale solo perché non vi erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio".

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