di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 10026 del 24 Aprile 2013. L'art. 24 della Costituzione introduce nel nostro ordinamento il diritto di difesa: la facoltà - e non l'obbligo - del singolo di ricorrere ad una rappresentanza tecnica, sia giudiziale che stragiudiziale, per veder tutelati i propri interessi. Il codice di procedura civile

prevede poi all'art. 82 co2 c.p.c. che, per cause di valore compreso entro i 516,46 euro o nel caso in cui lo stesso giudice di pace lo autorizzi, la parte può comparire in giudizio anche senza avvocato. Proprio perché di una possibilità e non di un obbligo si tratta, avanti il giudice di pace e nel caso in cui il valore della controversia sia ritenuta dall'interessato irrisoria, egli potrà ben rinunciare all'ausilio di un legale, poiché un suo potenziale intervento potrebbe generare antieconomicità nella gestione della questione.

 

Proprio partendo dall'interpretazione del dettato costituzionale la Suprema Corte, pronunciandosi sul caso in oggetto, statuisce che, nel caso in cui una delle parti non si sia avvalsa di un difensore tecnico, non sussistendo a monte alcun obbligo di legge a carico dello stesso (nel caso in cui la fattispecie sia inquadrabile in una delle due ipotesi sopra esposte; in tutti gli altri casi, ex art. 82 c.p.c. il soggetto, per difendersi, dovrà comunque ricorrere all'assistenza legale) non si potrà procedere alla compensazione delle spese di causa proprio per non gravare l'interessato di spese di giudizio che egli stesso ha scelto di non accollarsi.

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