di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10000 del 24 Aprile 2013. Ai sensi dell'art. 3, legge 604 del 15 Luglio 1966 (norme sui licenziamenti individuali) il licenziamento per giustificato motivo può essere legittimamente posto in essere dal datore di lavoro soltanto in due casi specifici: "un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro"; per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".


Proprio in base alla seconda parte del dettato di cui sopra un'associazione culturale, operante nel settore dell'insegnamento delle lingue straniere, ha disposto il licenziamento per due lavoratrici, adducendo come giustificato motivo oggettivamente riscontrabile la persistenza nel tempo di difficoltà finanziarie difficilmente gestibili. Tale crisi finanziaria è stata causata dalla notevole contrazione del numero degli iscritti ai corsi organizzati, la cui ragione principale è derivata dall'aumento della concorrenza proveniente da scuole rivali e dall'università locale. Questa situazione ha spinto l'amministrazione aziendale a ridimensionare l'organico, predisponendo dunque il licenziamento delle due ricorrenti.


In corso di causa il datore di lavoro è stato in grado di provare l'effettivo disagio economico patito dall'azienda durante il periodo in oggetto. La Suprema Corte ha quindi respinto le doglianze delle ricorrenti, fondate sull'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della resistente, respingendo il ricorso e confermando i licenziamenti.


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