Condannata in primo grado per aver arrecato molestia al condomino del piano inferiore, il ricorso è stato respinto in cassazione (sez. III penale, con sentenza n. 16459/2013)
Passibile di condanna la condotta di chi utilizza il piano inferiore come immondezzaio. Non sono rare le diatribe in condominio che vertono proprio sui comportamenti incivili di persone che gettano dal balcone di tutto, senza prestare alcuna attenzione o avere alcun rispetto di chi occupa le abitazioni sottostanti, comprese le aree comuni, facendole diventare delle pattumiere. Qualora non fosse possibile risolvere le diatribe "per le vie bonarie" è sempre possibile adire le vie legali per fare smettere comportamenti ritenuti intollerabili. Come è avvenuto ad una condomina che è stata condannata per aver gettato nel balcone dell'appartamento sottostante cenere, cicche di sigarette e detersivi corrosivi. Condannata in primo grado per aver arrecato molestia al condomino del piano inferiore, il ricorso è stato respinto in cassazione (sez. III penale, con sentenza n. 16459/2013) perché ritenuto inammissibile in quanto la condotta della ricorrente è stata qualificata non soltanto "incivile", ma considerata una fattispecie integrante il reato di "getto pericoloso di cose" (art. 674 cod. pen.), reato contravvenzionale, punibile anche se scaturente da un comportamento colposo o doloso. L'articolo citato dispone che è punito "chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti". Non sono mancate pronunce dello stesso tenore nelle quali i supremi giudici hanno disposto, ad es. che è reato gettare nel cortile oggetti acqua sporca e rifiuti, causare rumori fortissimi in ora notturna con rotolamento e collisione sul pavimento di grosse biglie o bocce (Cass. penale, sent. n° 26145/2009). Per essere perseguiti penalmente, tuttavia, è necessario che tali comportamenti danneggino non uno solo soggetto ma bensì la collettività stante lo scopo di prevenzione di pericoli per una pluralità di persone.
Così non è stato ritento configurabile come reato ex art 674 cod. pen. e, pertanto, non ha integrato una condotta penalmente rilevante, lo sbattimento dei tappeti, lo scuotimento della tovaglia, in quanto si tratta di un comportamento che danneggia solo un soggetto e non costituisce pericolo per «una pluralità di soggetti» (Cass. Pen. 27625/2012) e, per tali motivi, è possibile agire in sede civile per richiedere eventuali risarcimenti danni. La stessa cosa dicasi per il reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (art. 659 c.p.) Ed invero per integrare tale reato è necessario non solo la prova reale del disturbo provocato al riposo e alle occupazioni delle persone ma occorre la certezza che schiamazzi e rumori siano obiettivamente idonei a creare tale disturbo (trattandosi di reato di pericolo) ed, inoltre, che il fenomeno rumoroso sia idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone e non solo un numero limitato.
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