di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 9076 del 15 Aprile 2013. Propone ricorso in Cassazione la Cassa degli ingegneri e degli architetti avverso la sentenza d'appello che ha statuito il rimborso al professionista della quota versata a titolo di contributo previdenziale dovuta per un certo lasso di tempo. Nel caso di specie un ingegnere ha esercitato per un triennio le mansioni di amministratore di condominio

e, pur essendo iscritto alla gestione separata inps, ha continuato a versare alla propria cassa di appartenenza le rispettive quote a titolo di contributo previdenziale. Successivamente ha proposto azione avverso la cassa volta a recuperare i contributi, a suo dire, indebitamente versati, sull'assunto che gli stessi debbano essere versati solo se la professione esercitata nel periodo in oggetto riguarda strettamente l'attività tipica dell'ordine di appartenenza.


Nel motivare la propria decisione la Suprema Corte ha preso in esame la definizione stessa di esercizio di attività libero professionale. Essa non può essere ricondotta alla semplice attività intellettuale ma va collegata all'effettività della pratica professionale. La Suprema Corte fa dunque prevalere il concetto dinamico, e non statico, di libera professione: al suo interno va ricompresa non solo l'attività tipica della classe professionale ma, in un'ottica di costante mutamento sociale e di cambiamento delle esigenze economico - finanziarie della nostra epoca, tutte quelle altre attività "che abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione, e specificamente con la professione di ingegnere". Entro la definizione di libera professione rientra quindi "l'assolvimento di tutti quei compiti nei quali il professionista si avvale anche, sia pur non esclusivamente, della sua specifica competenza tecnica e, quindi, sia in fatto, strettamente collegata alle sue cognizioni tecnico - scientifiche".


La Corte cassa la sentenza impugnata poiché il giudice di secondo grado non ha svolto alcuna indagine approfondita in merito alla reale portata dell'attività svolta dal professionista. L'ingegnere infatti si è limitato a provare lo svolgimento di un'attività professionale non rientrante fra quelle tipicamente svolte dalla sua classe di appartenenza e la sua domanda ha trovato accoglimento solo a seguito di adozione del criterio della c.d. staticità del concetto di libera professione.

Vai al testo della sentenza 9076/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: