La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9231 del 17 aprile 2013, ha chiarito che non è corretta la decisione di risarcire i familiari della vittima di un incidente con una liquidazione uguale per tutti gli aventi diritto (nel caso di specie moglie e 4 figli) o globale, con successiva ripartizione interna tra gli stessi. Ed ha così accolto il ricorso presentato dalla moglie della vittima e dai suoi figli avverso la decisione con la quale i giudici di merito avevano quantificato una somma uguale per tutti i componenti del nucleo familiare e "senza rappresentare come avessero considerato l'incidenza dell'improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l'aspetto dell'intensità del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell'apporto dell'altro genitore nella cura e nella formazione dei figli, né dell'incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l'aspettativa media di essa se non fosse stata improvvisamente stroncata.".

Precisano i giudici di legittimità "se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all' età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito."

Insomma il giudice di merito "deve esplicitare se e come ha considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno, e perciò va esclusa ogni liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze...". Dunque sentenza cassata e rinviata per un nuovo esame di merito alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte.

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