Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 3/9 novembre 2003) ha reso noto che le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano. L'Autorità ha evidenziato che l'art. 13 della L. 675/1996 e l'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 "obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili". Nel provvedimento il Garante, ribadendo il principio sulla gratuità dell'accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: