di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 8013 del 2 Aprile 2013.

Le comunicazioni inerenti il processo che la cancelleria è tenuta ad eseguire nei confronti delle parti, dei rappresentanti legali, ai ctu e ai testimoni e ad ogni altro soggetto interessato sono eseguite, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., "con biglietto di cancelleria in carta non bollata". La comunicazione può essere rilasciata a mani dal cancelliere direttamente al destinatario oppure a mezzo ufficiale giudiziario (ultimo comma). L'intervento del legislatore del 2005, con la legge n. 273, ha modificato il dettato originario dell'articolo sopra citato inserendo espressamente tra le modalità utilizzabili per le comunicazioni anche il telefax e la posta elettronica "nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi".

La Suprema Corte interviene sul punto stabilendo che la successiva legge modificatrice 183/2011, nel prevedere l'obbligo di sottoscrizione di posta elettronica certificata da parte di imprese e professionisti, non va a toccare quanto sopra previsto: l'uso del fax resta pur sempre ipotesi legittima e corretta, essendo il fine ultimo tutelato dal legislatore non tanto stabilire un determinato mezzo di comunicazione - pur sempre entro determinati limiti - ma portare la notizia a conoscenza del destinatario in modo rapido e diretto.

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