di Stefano Baruzzi - Tra le più rilevanti novità di questi ultimi giorni merita di essere segnalata l'emanazione del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, che ha posto le basi per il rimborso di parte dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tra le norme contenute nel citato Decreto Legge, tuttavia, alcune toccano il delicato assetto dell'IMU: riteniamo interessante e utile per la generalità dei lettori soffermarci brevemente su di esse per capire cosa cambia, dal momento che l'epoca dei conteggi e dei versamenti di tale imposta si sta ormai approssimando.

L'articolo 10, 4° comma, del D.L. 8 aprile 2013 ("Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"), pubblicato sulla G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013 e la cui data di entrata in vigore è stata stabilita nel giorno successivo alla pubblicazione, ossia dal 9 aprile 2013, è intervenuto sull'articolo 13, commi 12 ter e 13 bis, del D.L. "Salva Italia" n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni) con due distinti ordini di novità:

  • forte dilatazione dei tempi entro i quali dovrà essere presentata la dichiarazione delle variazioni IMU - anziché soli 90 giorni, come sinora previsto, il termine di presentazione è stato ora fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 

    Sul punto, merita di essere ricordato che l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU non è generalizzato, né correlato in modo automatico al verificarsi di qualsiasi modificazione, ma è limitato ai soli casi identificati nelle istruzioni ministeriali, restando così estranee a tale obbligo moltissime situazioni, assai ricorrenti, in quanto già note al comune ai fini della "vecchia" ICI, antesignana dell'IMU, oppure conoscibili dallo stesso comune mediante accesso diretto alla banca dati catastale o ad altri serbatoi di informazioni;


  • rimodulazione dei tempi e delle procedure (ma anche degli effetti per comuni e contribuenti) secondo cui dovranno essere inserite nell'apposita banca dati, all'interno del portale del federalismo fiscale, le delibere comunali di approvazione delle aliquote, delle detrazioni per l'abitazione principale, nonché i regolamenti IMU.

    E' stato confermato che dall'anno 2013 le richiamate deliberazioni di approvazione devono essere inviati dai comuni, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Tale pubblicazione nel sito informatico del Ministero assume valore costitutivo ai fini dell'efficacia dei predetti atti.

    Cambia, dilatandosi a favore dei comuni, la tempistica loro imposta, con conseguenti riflessi sui contribuenti in relazione ai versamenti IMU in acconto (entro il 17 giugno 2013) e a saldo (entro il 16 dicembre 2013).

    Infatti, per effetto delle modifiche ora introdotte dal D.L. n. 35/2013:

    a. una prima novità è che il versamento della prima rata dell'IMU dovrà essere eseguito sulla base degli atti comunali pubblicati nel predetto sito informatico alla data del 16 maggio (e non più del 30 aprile) di ciascun anno, il cui invio il comune é tenuto ad effettuare tassativamente entro il 9 maggio (e non più entro il 23 aprile);

    b. una seconda novità è che, in caso di ritardo dei comuni negli invii dei predetti atti, non si avrà più proroga per tutto il 2013 della validità dei parametri IMU già in vigore lo scorso anno; più semplicemente, i "vecchi" parametri dovranno essere utilizzati dal contribuente per il versamento dell'acconto di giugno (che sarà pari al 50% dell'IMU dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione "dei dodici mesi" dell'anno precedente), mentre a dicembre scatterà il saldo, con obbligo di conguaglio dell'imposta per l'intero anno, incluso il primo semestre, come precisato al punto seguente;

    c. terza novità è, infatti, che per il versamento della seconda (e ultima) rata dell'IMU il contribuente dovrà tenere conto, per calcolare l'IMU dovuta per l'intero anno e al fine di conguagliare quanto già versato a giugno, dei parametri eventualmente deliberati dal comune e da questo comunicati al Ministero entro il 9 novembre 2013, sempre purché pubblicati nel sito ministeriale entro il 16 novembre 2013;

    d. in caso di mancata pubblicazione nel sito ministeriale entro il 16 novembre, si applicheranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio oppure, in mancanza, quelli adottati per il 2012.

Tutto quanto precede significa che, in concreto, i comuni avranno più tempo a disposizione per deliberare e per trasmettere gli atti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre i contribuenti e i loro consulenti ne avranno meno e dovranno altresì preoccuparsi di compiere due distinte verifiche del sito ministeriale, nel corso dell'anno, per controllare se vi siano state introdotte in tempo utile deliberazioni rilevanti per il versamento dell'acconto e del saldo IMU: come detto, per i contribuenti le date rilevanti sono quella del 16 maggio ai fini dell'acconto (da versare entro il 17 giugno 2013) e quella del 16 novembre per il saldo 8da versare entro il 16 dicembre 2013).

La relazione accompagnatoria al D.L. n. 35/2013 sottolinea che le nuove norme in questione riguardano esclusivamente l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incidono sui termini di adozione di tali atti, che devono essere approvati negli appositi termini previsti dalla legge.

Ricordiamo che dal 2013 non è più prevista la possibilità di rateizzare la rata di acconto dell'IMU dovuta per l'abitazione principale in due tranches (a giugno e a settembre): per tutti gli immobili e per tutte le situazioni i versamenti sono infatti previsti in due tempi (acconto e saldo, entrambi in unica soluzione).

Sempre in tema di novità che differenziano l'IMU 2013 rispetto a quella dello scorso anno, occorre poi ricordare quanto segue:

a) è stata eliminata la riserva dello 0,38% dell'IMU a favore dello Stato, cosicché non occorrerà più suddividere i versamenti in due quote (come si è dovuto fare nel 2012 per moltissime fattispecie), una di spettanza del comune, l'altra destinata allo Stato: tutta l'IMU (salvo quanto si dirà fra breve) andrà infatti ai comuni;

b) peraltro, quale eccezione alla regola generale sopra enunciata, per il corrente anno 2013 è stato riservato allo Stato l'intero gettito dell'IMU derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

I comuni potranno intervenire sull'aliquota IMU di tali immobili solo al fine di aumentarla, fino a un massimo dello 0,3%, in tal caso  trattenendo a proprie mani, limitatamente agli immobili qui in discorso, solo tale quota addizionale di gettito, mentre quella corrispondente allo 0,76% andrà allo Stato.

Per i fabbricati del gruppo catastale "D", pertanto, l'aliquota IMU 2013 potrà variare tra lo 0,76 per cento e l'1,06 per cento e verrà meno la possibilità - comunque assai poco applicata dai comuni nel 2012 - di ridurre facoltativamente l'aliquota IMU degli immobili posseduti da imprese e società, di quelli concessi in locazione e/o di quelli realizzati dalle imprese costruttrice per la vendita (questi ultimi finché invenduti e non locati e per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione).

Giova ricordare che fra gli immobili di categoria catastale "D" rientrano immobili di grande importanza e valore quali opifici, alberghi, cinema e teatri, ospedali e case di cura, sedi di grandi imprese (quali banche e assicurazioni), centri commerciali e altro ancora;

c) se quella esposta sub a) è la nuova regola generale in vigore dal 2013 e quella sub b) è la sua eccezione, possiamo dire che quella esaminata al presente punto c) è l'"eccezione all'eccezione", il che rende, una volta di più, il senso dell'estrema articolazione - e conseguenti complessità e rischi di errori - che la disciplina IMU, anche per il 2013, presenta.

Infatti, nel 2013, per i fabbricati rurali a uso strumentale all'attività agricola, se accatastati nel gruppo catastale "D", varranno le seguenti regole "speciali" in base alle quali

  • il gettito IMU di tali fabbricati andrà totalmente allo Stato

  • l'aliquota IMU sarà fissa allo 0,2 per cento

  • i comuni non potranno, infatti, deliberare - come invece consentito per gli altri immobili del gruppo catastale "D" - la maggiorazione di aliquota fino a un massimo dello 0,3 per cento in più, né potranno più ridurre l'aliquota fino a un minimo dello 0,1 per cento come era loro consentito fare nel 2012.

Ribadiamo che quanto appena detto vale solo se i fabbricati rurali strumentali sono censiti nel gruppo catastale "D"; se invece appartengono ad altre categorie catastali, essi seguono le nuove regole generali esposte alla lettera a).  

Concludiamo ricordando la necessità di verificare che in sede di conversione in legge del D.L. n. 35/2013, o nel contesto di altri provvedimenti, le nuove norme sopra illustrate non vengano modificate, ovvero in quali termini eventualmente lo siano.

Sarà comunque nostra cura seguire l'iter legislativo al fine di offrire sull'argomento un costante monitoraggio e una conseguente informativa a beneficio dei tantissimi lettori interessati, per un motivo o per l'altro, al tema dell'IMU.
Stefano Baruzzi

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