Il datore di lavoro non è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per aver omesso di controllare e vigilare che delle misure protettive si faccia effettivamente uso in quanto, pur non assumendo valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, può configurarsi un esonero da responsabilità per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente, presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità.

Ribadendo tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8861 dell'11 aprile 2013, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano escluso il diritto al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro nel quale aveva riportato postumi invalidanti. Il sinistro si era verificato allorchè il lavoratore stava eseguendo una trapanazione all'interno di un container, durante la quale la punta del trapano utilizzato per la lavorazione si era rotta ed una scheggiadi metallo aveva colpito l'occhio del lavoratore. 

La Suprema Corte ha ricordato che: "L'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice cooncorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. Ma, nella specie la Corte d'Appello ha valutato che la condotta del lavoratore era configurabile come imprevedibile e assolutamente anomala.". Il lavoratore, infatti, stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnateli munito delle protezioni prescritte allorchè, inopinatamente, appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina si tolse gli occhiali

Tale comportamento - si legge nella sentenza - era ritenuta idonea ad escludere ogni responsabilità datoriale, reputandosi non ragionevolmente pretendibile che la vigilanza dovesse estendersi all'accertamento costante, da parte del datore di lavoro, che venissero osservate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.

Deve dunque ritenersi corretta la decisione che ha ritenuto insussistente la responsabilità del datore nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione, ad impartire istruzioni sull'uso degli stessi ed a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e sull'uso degli occhiali di protezione durante ela lavorazione e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità.

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