di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 7451 del 25 Marzo 2013.

L'istituto della improcedibilità è strumento inserito dal legislatore nel nostro ordinamento che permette al giudice di bloccare l'avanzare di un processo nel momento in cui non vengano integrate determinate condizioni di legge, situazioni il cui verificarsi è indispensabile. Se opera l'improcedibilità non è ammessa alcuna sanatoria, al contrario della nullità. Anche i casi in cui quest'ultima opera sono tassativamente elencati dalla legge, salvo poi la possibilità di far salvi gli effetti dell'atto nullo in determinate ipotesi (ad es., nella citazione: art. 164 co2 c.p.c.).

I casi di improcedibilità sono tassativi. Ad esempio, nel ricorso per Cassazione, la sanzione dell'improcedibilità opera se non vengono rispettati i termini di deposito del ricorso e degli atti indicati ex art. 369 c.p.c.; o, come nella sentenza in oggetto, nel giudizio di appello per violazione dell'art. 347 c.p.c., quando cioè l'appellante non si sia costituito entro la prima udienza o, se costituito, non sia comparso nemmeno all'udienza di rinvio fissata dal giudice. Per quanto riguarda la nullità, al contrario, essa non opera se l'atto che ne è affetto viene ritenuto dal giudice idoneo a raggiungere il suo scopo (art. 156 c.p.c.).

Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha inquadrato la fattispecie della tempestiva ma imprecisa costituzione in appello sotto il regime della nullità, non dell'improcedibilità, essendo quest'ultima di applicazione maggiormente stringente rispetto alla prima e, quindi, non operando il principio dell'analogia. Di conseguenza la Corte ha applicato i criteri ex art. 156 e, attraverso l'esame di atti distinti e di comportamenti successivi mantenuti dalle parti rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la regolare costituzione dell'appellante, ha fatto salvi gli effetti di un'iscrizione a ruolo in appello avvenuta con copia della citazione recante lo schema della relata di notifica in bianco, essendo la notifica stessa venutasi a perfezionare mediante deposito presso la casa comunale.

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Foto: giudice sentenza martello
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