di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7752 del 27 Marzo 2013.

Il codice civile dedica spazio alla regolamentazione della proprietà e, nella specie, dei rapporti di vicinato. In particolare agli artt. 869 - 907 esso detta norme in merito alle distanze da rispettare, alla posizione di luci e finestre e in generale positivizza tutte le regole necessarie al mantenimento del buon vicinato finalizzato alla tutela della sfera privata e dell'ordine pubblico. Nello specifico l'art. 872 è dedicato ai comportamenti posti in atto in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte interviene per definire quali siano gli oneri probatori processuali a carico del soggetto che, leso nei propri diritti - nel caso di specie il vicino confinante avrebbe provveduto ad eseguire opere di sopraelevazione della propria abitazione - intenda promuovere azione di risarcimento del danno. La Corte afferma che, per ottenere il ristoro del danno subito, l'attore non debba soltanto provare la sussistenza del comportamento lesivo; ma deve provare altresì come lo stesso sia stato idoneo a pregiudicare il proprio diritto soggettivo, cioè l'amenità, la quiete, la comodità e la tranquillità della propria abitazione.

Non basta cioè soltanto dimostrare che il vicino ha compiuto atti illegittimi, ponendo in essere una sopraelevazione non autorizzata ed in contrasto con l'urbanistica del loco ma che tale comportamento sia collegato alla lesione subita; nonché provare concretamente l'entità di tale danno.

Vai al testo della sentenza 7752/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: