di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7479 del 25 Marzo 2013.

Principio fondamentale alla base della validità delle sentenze del giudice di merito è la corretta, adeguata, ragionevole e non contraddittoria motivazione della decisione. Il difetto o l'illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è causa di legittima impugnazione di sentenza

avanti la Corte di grado superiore. La nullità della sentenza di merito è inoltre motivo di ricorso diretto in Cassazione ex art. 360 c.p.c.

Il contratto di mantenimento (o contratto di vitalizio improprio) è un accordo aleatorio, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, con il quale la parte cedente trasferisce un bene mobile o immobile a favore della controparte generando parallelamente in capo a quest'ultima l'obbligo di provvedere al mantenimento materiale del trasferente per tutta la sua vita. Normalmente il cedente è una persona anziana che trasferisce a favore dei figli o ad altri soggetti le sue proprietà in cambio della garanzia al proprio mantenimento. Si tratta di un contratto atipico poiché non espressamente regolamentato nel codice civile; e aleatorio, poiché non è possibile prevederne la durata e dunque non è possibile a priori affermare con certezza la presenza o meno di un vantaggio economico a favore di una delle parti.

Proprio per questo suo carattere di aleatorietà, onde evitare la strumentalizzazione di questa ipotesi contrattuale, occorre che le prestazioni a carico delle parti siano caratterizzate da omogeneità e proporzione. Criteri base per effettuare tale comparazione sono, ad esempio, la rendita generata dall'immobile trasferito comparato al vitalizio erogato periodicamente dall'onerato. Nel caso di specie, alla morte dell'anziano trasferente, gli interessati hanno promosso azione giudiziale volta a far dichiarare la simulazione

del contratto di mantenimento. La loro richiesta è stata accolta dal giudice di merito; ma la Suprema Corte è intervenuta dichiarando la sentenza di merito viziata proprio da difetto di motivazione, poiché il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che in corso di causa non è stata fornita adeguata prova della sussistenza di sproporzione tra le prestazioni erogate, elemento determinante per fondare la propria domanda di accertamento di simulazione del contratto. Lo spirito di liberalità proprio delle donazioni e contrario a questa fattispecie contrattuale si desumerebbe infatti proprio dalla presenza o meno di squilibrio tra prestazioni.

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