di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 4721 del 25 Febbraio 2013

Il d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione") detta norme specifiche in materia di permesso di soggiorno (titolo II e titolo IV). In particolare, l'art. 31 (disposizioni a favore dei minori) consente al Tribunale per i minorenni di derogare ai limiti di accesso e di soggiorno ai familiari del minore regolarmente soggiornante in Italia per gravi motivi legati alla salute fisica e mentale del piccolo. Venuti meno questi gravi motivi, l'autorizzazione viene ritirata e ne cessano gli effetti.

Nella sentenza
in oggetto La Suprema Corte, respingendo il ricorso di un immigrato, ha sottolineato come, al fine di ottenere l'autorizzazione di permanenza in Italia per vivere con i figli minori e la compagna, occorre provare che gli stessi si trovino in una situazione di grave disagio psichico, essendo venuta quindi a crearsi una vera e propria situazione di emergenza per il corretto sviluppo psicofisico dei bambini. Non basta quindi soltanto la mera indicazione di necessità di entrambe le figure genitoriali: l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione è restrittiva, volta ad evitare che situazioni di clandestinità possano essere facilmente trasformate adducendo vaghe motivazioni fondate su esigenze familiari non meglio specificate.
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