Premesso che il ricongiungimento familiare sia un sacrosanto diritto per chi immigra in Italia, lasciando nel proprio paese d'origine molto spesso moglie e figli. Ma se le mogli lasciate sono più d'una, il ricongiungimento potrebbe creare non pochi problemi. Come ha potuto constatare un uomo nel cercare di portare la madre dal Marocco in Italia, senza considerare il piccolo particolare che il marito della donna (residente in Italia) si era già ricongiunto con un'altra delle sue mogli, ormai residente nel nostro paese regolarmente.

Il visto era stato negato dal Consolato di Casablanca prima e dal nostro Ministero degli Esteri poi, decisione finita nelle aule del Tribunale di Venezia ed in Corte d'appello, dove era stata contestata. Il Ministero aveva dunque deciso di fare ricorso contro la decisione dei giudici di primo e secondo grado, con controricorso dell'extra-comunitario determinato a portare la madre in Italia. Quest'ultimo è stato recentemente rigettato in Cassazione, con sentenza n. 4984/13, sulla base del fatto che da noi la poligamia è vietata. Eppure non lo è da sempre, o meglio, non lo è da sempre il divieto di ricongiungersi a più di una moglie. Divieto introdotto con l'art. 29 del d.lgs n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 160 del 2008, proprio per ovviare situazioni paradossali di convivenze poligame in un paese monogamo per legge.

Proprio sulla data di inizio del divieto si è concentrato il controricorso del figlio, sperando che grazie ai cavilli temporali la madre avrebbe potuto godere del benedetto ricongiungimento. In virtù del fatto che la domanda da parte del figlio fosse stata presentata prima della data di entrata in vigore del divieto (8/8/2009), e che fosse stata respinta perché il nulla osta era arrivato proprio subito dopo tale data (7/9/2010). Una tempistica imperfetta dunque, alla base di questa situazione. Oltre che a tentare di dimostrare, senza successo, che la madre fosse a tutti gli effetti (ma non quelli giuridici evidentemente) separata dal marito da vent'anni.

La Suprema Corte ha ribadito così che: "l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ha natura complessa ed è a formazione progressiva coinvolgendo l'attività valutativa dell'autorità amministrativa, quella dell'autorità diplomatica e l'eventuale ricorso al giudice ordinario, per cui lo scrutinio dei requisiti deve essere eseguito alla stregua della norma applicabile all'esito dell'iter procedimentale, ha trovato, peraltro, ulteriore recente conferma proprio con riferimento alla novella dell'art. 29 d.lgs n. 286 del 1998, affrontata nel presene giudizio (Cass. ord. 7218 e 7219 dei 2011, 3493 del 2012)".
Barbara LG Sordi
Email barbaralgsordi@gmail.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: