di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 936 del 16 Gennaio 2013
Ai sensi dell'art. 3 della L. 431/1998 il locatore può recedere dal contratto di locazione abitativa soltanto dopo la prima scadenza e comunque per ipotesi tassativamente previste per legge. Se la motivazione del recesso è dettata da gravi motivi egli può comunque inviare legittima disdetta al conduttore anche prima della prima scadenza naturale del contratto: non importa se tale facoltà non è stata espressamente pattuita dalle parti in sede di stipula.

E' ciò che ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie il conduttore di un appartamento si è opposto alla comunicazione di recesso inviatagli dal locatore ai sensi di legge poiché, a suo parere, inviata prima della scadenza naturale del primo contratto stipulato (quattro anni: contratto c.d. libero).

La Cassazione ritenuto tuttavia legittima la disdetta notificata anzi tempo dal locatore, poiché esigenza sua propria era quella di destinare l'uso dell'immobile alla nipote, per esigenze personali e familiari sue proprie, urgenti ed improrogabili (circostanze provate in corso di causa), rientrando questo specifico motivo di disdetta
al primo punto dell'elenco tassativo di cui all'art. 3 della legge sopra citata. Rigettando dunque le doglianze del conduttore, a nulla valendo l'assenza nel contratto di specifica clausola inerente la possibilità per le parti di recedere anche in anticipo rispetto alla prima scadenza.

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