di Licia Albertazzi - La legge 11 Dicembre 2012, c.d. riforma del condominio, entrerà in vigore nel prossimo mese di Giugno. Tra i numerosi aggiornamenti e adeguamenti normativi essa prevede anche delle variazioni di maggioranza assembleare necessarie per l'adozione di determinati provvedimenti. Una delle modifiche apportate dal nuovo art. 27 (che riforma l'art. 2 della legge 13/1989) è inerente al quorum necessario per l'approvazione delle modifiche strutturali dell'edificio (c.d. innovazioni). Quindi è stata modificata la maggioranza necessaria alla rimozione delle barriere architettoniche condominiali.

Se la precedente (e ancora vigente) disciplina, per rendere esecutivi simili atti, necessita di un'assemblea che raggiunga, in seconda convocazione, almeno un terzo dei voti rispetto alla totalità dei condomini - rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo dello stabile - da Giugno per adottare questo tipo di provvedimenti occorrerà come minimo la maggioranza degli intervenuti corrispondente alla metà del valore dell'edificio.

Obiettivo del legislatore è quindi quello di concedere l'esecuzione di opere edilizie importanti soltanto a fronte di un valido sostegno di un numero rilevante di condomini: la legge mira a rendere la volontà comune la più uniforme possibile (principio della solidarietà condominiale).

In questo modo tuttavia andrà inevitabilmente penalizzandosi la condizione dei disabili residenti nell'edificio, per i quali andrà ad innalzarsi il quorum necessario all'adozione di tutti quei provvedimenti in molti casi utili, spesso indispensabili, per un utilizzo mirato ed ottimale di tutti i servizi condominiali (come, ad esempio, l'allargamento di un ascensore e del suo canale di scorrimento o l'installazione di rampe in punti strategici dell'edificio). Occorrerà quindi in futuro interpretare la nuova normativa equilibrando tra loro tutti gli interessi giuridici coinvolti.

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