PARTE PRIMA - Cari Amici Avvocati, se volete cacciarVi in un guaio, accettate un incarico sul danno non patrimoniale da morte.
A tacer degli aspetti professional-esistenziali (s'instaurerà una Vostra strana relazione con la persona che non c'è più, la 'sentirete' accanto a Voi mentre ne analizzate la vita, ne scandagliate i gusti, le passioni che nutriva, quale hobby praticava nel tempo libero, qual era la sua squadra del cuore), probabilmente Vi sentirete inadeguati per tanto gravoso compito, quand'anche abbiate tutte le competenze 'giuste'.
La proposta risarcitoria che sperabilmente Vi formulerà la compagnia assicurativa Vi apparirà sempre insufficiente e non proporzionata al bene della vita, diciamola tutta: insultante; se poi conoscevate la vittima o addirittura era anche Vostra amica ed in qualche angolo recondito del Vostro cuore sentite che anche Voi potreste appartenere, non certo per bramosia di danaro, alla categoria delle persone colpite dal fatto illecito, allora tanto vale non accettare per niente l'incarico.
Il problema che si presenta per primo e si staglia con tutta la sua imponenza e statuarietà è: se e come può essere risarcito il danno tanatologico? Quali sono i punti critici della ricostruzione che nega la riparabilità del danno tanatologico? Quando può essere refuso il danno biologico terminale e quali parametri adottare per la sua liquidazione? Qual è il concetto il apprezzabile lasso di tempo? Pensate un po': assistere lucidamente allo spegnersi della propria vita (mi sto riprendendo dallo strazio di un familiare cui, per tutt'altra causa - patologia tumorale - proprio ciò il destino ha riservato). L'individuazione dei congiunti e conviventi legittimati ad agire, indipendentemente dalla loro qualità di eredi. Penso all'enorme pregiudizio che possono risentire le ...nuove famiglie (unioni civili
), quelle osteggiate con tutte le angherie possibili dall'ordine costituito, formate da persone dello stesso sesso, mentre ricevo una gradevole mail delle h.16:54 del 4 marzo 2013 dalla mia coetanea Anna Paola Concia unico parlamentare (attivissimo sul fronte dei diritti civili) della storia d'Italia dichiaratamente omosessuale sposato; coerentemente con quest'Italia che teme e stronca i talenti, non è stata rieletta per scelte demenziali in Abruzzo del Pd. Ora torna alla sua professione di provenienza (temo sia finanche in possesso di laurea in scienze motorie autentica e non farlocca) accompagnata dall'amore per la cittadina tedesca Ricarda, sposata in Germania in attesa che la CEDU si pronunci.
Torno al danno tanatologico: personalmente nutro una grande ammirazione per chi ha delle certezze granitiche che nulla e niente riesce a sgretolare; anzi, per essere sincero, li invidio per quanto - con altrettante sincerità - Vi dico che l'invidia è un sentimento che non mi appartiene.
Cominciamo con il prendere una bussola: così mi sono ricordato che su Persona e Danno, portale diretto dal Prof. Paolo Cendon che indegnamente coordino, abbiamo pubblicato, appena il 2 febbraio 2013, un meraviglioso compendio di Gino Michele Domenico Arnone ed allora sono andato a rileggermi La morte nel diritto civile: definizioni, presupposti e quantificazione. Il mio caro Amico nato a Magdeburgo, dopo aver ricordato che si rintracciano sino a dodici etichette tra nomenclature e loro sinonimi (se dovessi indicare un vizio a caso dell'Italia è non chiamare le cose con il loro nome), ricorre alla seguente distinzione in tre sfere:

1

Sfera del danno biologico. Danno tanatologico - Danno da perdita della vita - Danno da morte immediata - Danno biologico terminale tipo I - Danno biologico terminale tipo II - Danno da lucida agonia - Danno da cosciente attesa della morte.

2

Sfera del danno morale. Danno catastrofale - Danno catastrofico.

3

Sfera del danno esistenziale. Danno da lesione del rapporto parentale - Danno da perdita del rapporto parentale - Danno da lesione alla serenità familiare.

Nei prossimi giorni, agevolati dalla classificazione di Gino Arnone, ci faremo coraggio ed analizzeremo uno per uno, nel dettaglio, i punti dianzi indicati. Con l'ambizione di cercare qualche certezza spendibile in modo pratico e concreto nel mondo del diritto.
Vedi anche: DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE - PERDITA DELLA VITA in Cass. Civ. 17320/2012
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