Brevi annotazioni sul calcolo dei termini processuali civili
di Licia Albertazzi - Il codice di procedura civile scandisce rigidamente e precisamente ogni singola fase dei procedimenti ordinari e speciali. E' quindi importante capire quale logica sta alla base delle norme di computazione dei termini processuali al fine di calcolare la scadenza, ad esempio, per il deposito di memorie (art. 183 c.p.c.); per la comparizione (del convenuto: art. 163bis c.p.c.); per l'iscrizione della causa a ruolo (art. 165 c.p.c.); per la costituzione (del convenuto: art. 166 c.p.c.); per il deposito delle comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.).

Ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, nel computo dei termini non si tiene conto del giorno iniziale (dies a quo) mentre si conta l'ultimo giorno (dies a quem); se il dies a quem cade in un giorno festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo.

NB: Nel calcolo occorre anche tener conto della sospensione dei termini processuali, cioè di quel lasso temporale non conteggiato ai fini delle scadenze e coincidente con la chiusura estiva degli uffici giudiziari. Esso inizialmente si protraeva dal 1 Agosto al 15 Settembre di ogni anno sulla base dell'articolo 1 della Legge 742/1969. Oggi però il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così attualmente la sospensione è dal 1 agosto al 31 agosto.

Ricordo che nella sezione dedicata a "risorse e utility" è possibile eseguire il calcolo dei termini processuali che tiene conto anche della sospensione feriale. Basta inserire la data di partenza, i giorni da conteggiare e il sistema vi indica la data esatta da annotare in agenda.


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