di Vincenzo Gattullo - Ufficiale Giudiziario di Bari.
Il precetto è l'atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è, quindi, prodromico all'avvio del procedimento di espropriazione. Esso consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto è un tipico atto ricettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione[1]

     2 La precisa determinazione del momento iniziale dell'espropriazione forzata assume notevole rilevanza pratica, determinando il limite di validità del precetto e la competenza in caso di opposizione preesecutiva o al pignoramento.

Occorre distinguere, sostiene la dottrina, diversi tipi di esecuzione e, di conseguenza, i diversi momenti che ne segnano l'inizio.[2]

Nella quasi generalità dei casi, l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dall'esecuzione su mobili soggetti a pegno

o ipoteca, in quanto il bene risulta già vincolato o appreso, e dall'esecuzione in forma specifica in cui bisogna far riferimento al precetto[3].

Con l'entrata in vigore della l. 14 maggio 2005, n. 80, e succ. modd. ed integrazioni, a tale elencazione si aggiunge anche l'esecuzione per consegna o rilascio. Infatti, il comma 1 dell'art. 608 c.p.c. è stato così sostituito: « L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà ».

     2.1 Opera, anche nell'individuazione del termine di efficacia del precetto, il noto principio della scissione temporale degli effetti  introdotto a seguito della sentenza

della Corte Costituzionale n. 477/'02.

Nel pignoramento immobiliare ed in quello presso terzi, l'esecuzione inizia con la consegna della richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario.

Occorre precisare che si tratta, però, di effetti provvisori, per cui il successivo atto di pignoramento deve essere positivo; diversamente il creditore per intraprendere una nuova esecuzione dovrà procedere , ove siano trascorsi i novanta giorni, a rinotificare il precetto.

Il pignoramento

negativo - Inidoneità ad impedire la perenzione

     1 Il pignoramento positivo eseguito nel termine previsto dal 481 c.p.c., apre certamente l'esecuzione e, conseguentemente, sospende il termine di novanta giorni entro cui questa deve essere iniziata.

A differenza del pignoramento positivo, quello infruttuoso non costituisce valido atto iniziale dell'esecuzione, [4] né evita la sopravvenuta inefficacia del precetto[5].

La giurisprudenza di merito ha sostenuto che il pignoramento negativo o infruttuoso, sia idoneo a consentire successivi atti di esecuzione anche decorso il termine di novanta giorni(es. Pret. Catania 01.12.1982).

Parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità, invece, affermano la natura decadenziale del termine entro cui deve iniziare l'esecuzione e rende idoneo il solo pignoramento positivo ad evitare tale perenzione[6].

A tale orientamento ha aderito la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza(ex multis) del 12 aprile 2011 n. 8298, ha statuito: "L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. "

Appare evidente, osservano gli ermellini, che il pignoramento cd. "negativo"(infruttuoso), non può integrare l'inizio del processo esecutivo.

     2 Il S.C. è stato più volte chiamato a pronunciarsi sull'efficacia del precetto in pendenza di esecuzione.

Con sentenza del 28 aprile 2006 n. 9966, esso afferma: "Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative col solo temperamento del divieto di cumulo eccessivo".

Secondo tale pronuncia, quindi, il precetto acquisisce una sua efficacia non più legata all'inizio dell'esecuzione.

La critica che potrebbe sollevarsi a tale interpretazione nasce dal fatto che l'indefinita sospensione del termine espone il debitore ad una incertezza permanente derivante dalla notifica del precetto.

Qualificato il termine come termine di decadenza e iniziatasi l'esecuzione, il precetto acquisisce una sua efficacia non più legata al suo inizio, per cui il debitore è ben conscio che, nell'ambito dei diritti portati dal titolo esecutivo, fino a quando egli non assolva ai suoi obblighi, si espone alla possibilità di  nuove procedure espropriative.

     3 Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della predetta ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza della stessa ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

Il ruolo dell'ufficiale giudiziario- Doveri e responsabilità

     1 L'accertamento dell'esistenza dei presupposti di legittimità dell'attività esecutiva richiesta dal creditore, concretizza un potere-dovere dell'ufficiale giudiziario di verificare all'atto della richiesta e prima di intraprendere l'esecuzione, se tali presupposti sussistano. Spetta, quindi, a questi la verifica della validità formale degli atti e della loro regolare notifica.

In tale ambito, il controllo dell'efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c., assume rilievo fondamentale circa l'esecuzione.

È giurisprudenza costante della S.C. che un pignoramento(rectius esecuzione), eseguito con un precetto scaduto di validità per essere decorso il termine di novanta giorni, rende nulla l'esecuzione[7].

Tale nullità, tuttavia,

 deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi

     2 La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per aver proceduto ad  esecuzione con un precetto scaduto, va ricercata nella disciplina generale delle responsabilità ex art. 60 c.p.c..

Questo recita:

"Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave".

Il numero due dell'articolo in esame indica, tra le cause di responsabilità, la colpa grave. È indubbio che il mancato controllo della validità dell'atto di precetto circa il suo termine di efficacia, rientrando tra i suoi doveri, integra certamente una sua colpa.

Va precisato che la nullità derivante da tale mancato controllo deve essere accertata dal giudice e solo questi può stabilire la condanna alle spese per la rinnovazione degli atti, oltre ad un eventuale risarcimento del danno derivante da tale comportamento.

     3 Poiché la legge parla di responsabilità dell'ufficiale giudiziario, occorre fare alcune precisazioni circa la distribuzione di tali responsabilità.

Gli uffici NEP sono organizzati in maniera diversa a seconda delle loro dimensioni. Lo stesso D.P.R. 1229/59 prefigura, alla luce dell'art. 104[8], che colui il quale riceve la richiesta di esecuzione può essere diverso da chi poi andrà ad eseguirla.

L'ufficiale giudiziario dirigente o quello addetto al ramo del servizio, quindi, prima di accettare la richiesta, deve controllare la regolarità formale degli atti; di conseguenza, quando un'esecuzione viene posta in essere con un precetto scaduto di validità, in caso di articolazione su servizi dell'ufficio, la responsabilità non è solo di chi l'ha materialmente posta in essere, ma anche di chi ha accettato la richiesta.

Sussiste, poi, la responsabilità dell'ufficiale giudiziario quando questi abbia tardivamente compiuto un atto rientrante nei suoi doveri d'ufficio la quale opera anche allorché non sia stato rispettato il termine previsto dall'art. 481 c.p.c.[9].

     4 La legge prescrive che l'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero e, in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi[10].

La delicata questione sin qui esaminata, pone il problema se l'ufficiale giudiziario possa legittimamente rifiutare di porre in essere un'esecuzione in presenza di un atto di precetto scaduto(o asseritamente tale).

Appare evidente, alla luce della dottrina e della giurisprudenza sin qui esaminate, che il rifiuto opposto in tali casi non possa integrare alcuna responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Neppure in presenza di precisa e scritta assunzione di responsabilità da parte del creditore di procedere comunque alla richiesta esecuzione, può autorizzare l'ufficiale giudiziario all'inosservanza del termine previsto dall'art. 481 c.p.c..

È opportuno riportare una breve formula redatta ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinamento dell'ufficiale giudiziario

Tribunale di....................

Ufficio UNEP

Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 1229/'59 il sottoscritto, ufficiale giudiziario addetto all'UNEP dell'intestato tribunale,

PREMESSO CHE

In data.......... l'Avv. …............. presentava all'ufficio, richiesta di esecuzione mobiliare in danno del Sig.............. in forza del decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di.................. munito di formula esecutiva in data...........  notificato il …...........; atto di precetto notificato in data...................; verbale di pignoramento infruttuoso redatto in data................

Tanto premesso, il sottoscritto, essendo decorso il termine di cui all'art, 481 c.p.c. per non essere stata intrapresa l'esecuzione forzata nel termine ivi indicato, restituisce gli atti alla parte istante.

….................... lì,         l'ufficiale giudiziario

Curiosità dalla giurisprudenza di merito

Secondo la giurisprudenza di merito al termine di perenzione ex art. 481 c.p.c., si applica la sospensione feriale dei termini in quanto il pignoramento che deve essere compiuto per evitarla, costituisce attività processuale quale primo atto dell'esecuzione forzata[11].

Detta pronuncia(peraltro unica rinvenuta), contrasta con le statuizioni di legittimità[12] quando, nell'affermare che le cause di opposizione a precetto non sono soggette al termine di sospensione feriale,  ammettono, indirettamente,  che la validità del precetto stesso non soggiace a tale sospensione.

Per altro, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza[13] hanno sempre ritenuto il precetto atto stragiudiziale (ancorché prodromico all'esecuzione forzata ed al processo esecutivo) e, quindi, non soggetto alle regole dell'atto giudiziale.



[1]     Mandrioli, Corso di diritto processuale civile

[2]     Arieta - De Santis, L'esecuzione forzata Vol. III tomo II, 345

[3]     Satta - Punzi, Diritto processuale civile, 13a ed., Padova 2000, p. 604

[4]     Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 9a ed., Milano 2002, p. 140

[5]     Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova 1994, p. 219; contra, con ampie motivazioni, Vassallo, Sul pignoramento negativo, in G. mer. 1983, I, p. 1180

[6]     Arieta - De Santis, L'esecuzione forzata in Trattato di diritto processuale civile, p. 346

[7]     Ex multis cass. II sez. civ: 23 aprile 2003 n. 6448

[8]     D.P.R. 1229/59 Art. 104 - Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

[9]     Tribunale  Napoli 03 gennaio 2002

[10]     D.P.R. 1229/59 Art. 108

[11]     Tribunale  Vicenza 22 marzo 2012 .

[12]     Ex multis  Cassazione civile  sez. VI 02 novembre 2011 n. 22708

[13]     Ex multis Cassazione civile 23 febbraio 2006 n. 3998


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: