"Al licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore, si applicano le regole dettate dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, poiché nessuna norma speciale è al riguardo dettata dall'art. 2110 cod. civ.

Conseguentemente, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento e, nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2278 del 31 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso di una società avverso la sentenza
con cui la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro.

La Corte territoriale osservava che pur avendo la società, nel telegramma con il quale è stato intimato il recesso, precisato che ad esso avrebbe fatto seguito una lettera esplicativa, ciò in realtà non era avvenuto. Non risultava infatti che la lettera fosse stata ricevuta dal dipendente né, peraltro, la specificazione delle assenze poteva desumersi dagli appunti apposti in calce alla copia della stessa lettera, non sottoscritta e prodotta in atti, ai quali non poteva riconoscersi alcun valore.

Ne consegue - affermano i giudici di legittimità - che l'atto di intimazione del licenziamento, in quanto privo della specificazione delle assenze comprovanti il periodo di superamento del comporto, è inefficace a norma dell'art. 2 L. 604/66.

"Né incombeva al lavoratore - come pure ritenuto correttamente dalla Corte di merito - l'onere di richiedere i motivi del licenziamento, dovendo esso ritenersi superato dalla annunziata, e non adempiuta, trasmissione di una successiva lettera esplicativa riguardante il numero delle assenze per malattia che avevano portato al licenziamento.".

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