In tema di responsabilità processuale aggravata, con la sentenza n. 1590/2013, depositata il 23 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 96 Cpc proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Secondo gli Ermellini, "chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 96 secondo comma cod. proc. civ., dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione".

Come ha spiegato la Corte, citando la giurisprudenza conforme (tra le tante Cass. n.5734/04, n. 9297/07, n. 12952/07, n. 18344/10), "la decisione in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. è devoluta in via esclusiva, sia per l'an che per il quantum, al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa. In coerenza con tale principio si deve affermare che la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c. del creditore procedente va rivolta al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata (…) Nel caso di specie, - ha concluso la Corte - la ricorrente ha espressamente invocato l'applicazione del secondo comma del più volte richiamato art. 96 c.p.c. nell'ambito di un giudizio introdotto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. così proponendo una domanda inammissibile".
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