Prof. Raffaele Manzoni - Corte Suprema di Cassazione - sesta sezione civile -ordinanza n. 3606 e del 7 marzo 2012.

 Il decreto legislativo 151/2001, all'art. 32, disciplina la fruizione del  congedo parentale, vale a dire  il  diritto di astenersi dal lavoro  per ciascun bambino sino all'età di 8 anni bambino, nei confronti: 
- della  madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- del  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.


Il limite complessivo dell'astensione facoltativa, sommando quelle di ogni genitore, è di 10 mesi.
Se il lavoratore padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di astensione passa a 7 mesi e il limite complessivo dei 2 genitori a 11 mesi.
I genitori possono usufruire del congedo anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i 3 mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento.
I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando:
a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione; b) l'elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi.
Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

La madre e il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex art. 10 della legge 1204/71.
  L'art. 34 del citato decreto 151/2001, prevede per il congedo parentale fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino,  un' indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale
fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino e sino agli 8 anni, è riconosciuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. I periodi di congedo parentale sono computati nell' anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
   Per il personale del comparto scuola, il  comma 4 dell'art. 12 del CCNL/2006,  stabilisce che " nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro per il congedo parentale, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute."
   Su tale miglior trattamento stabilito per il personale della scuola, si è ingenerato un notevole contenzioso, in quanto diverse istituzioni scolastiche hanno inteso che il diritto al pagamento per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale, competa  anche se la fruizione avvenga dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino.
   Di contro, il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota  prot. n. 24109 del 20.12.2007 con la quale,  ha chiarito quanto segue:
" Il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha fornito in data 25.10.2007 il proprio parere in merito alle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardanti il limite temporale dell'astensione dal lavoro di entrambi i coniugi nell'arco dei primo otto anni di vita del bambino. Ciò è avvenuto a seguito di risposte in merito al fatto che alcune sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello Stato avrebbero sollevato rilievi sull'operato delle istituzioni scolastiche, imponendo alle stesse la limitazione dell'applicazione del trattamento economico più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, con una interpretazione restrittiva delle norme contrattuali che, secondo gli stessi era arbitrariamente riferita all'art. 34 del D.L.vo innanzi citato. In proposito, si ritiene opportuno far notare che l'art. 47, commi 1 e 2, è richiamato dall'art, 12, comma 5 del CCNL 24.7.2003, e che l'art. 32 stesso D. Lvo, è integralmente richiamato al comma 7 dell'art. 12 CCNL innanzi citato, per cui questo Ministero fa proprie le deduzioni del MEF nel momento in cui si fa presente che le osservazioni delle Ragionerie Provinciali dello Stato trovano il loro fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.L.vo in parola , riguardante il limite temporale dell'astensione dal lavoro per entrambi i coniugi nei primi otto anni di vita del bambino per un massimo di dieci mesi (art.32), il prolungamento di detto limite per i casi specificatamente indicati nell'art. 33, il relativo trattamento economico e normativo (art. 34) nonché nell'orientamento dell'ARAN che, in materia di congedi parentali ha espresso il proprio parere con nota del 23 gennaio 2003. Tanto premesso si comunica pertanto che in applicazione delle suindicate norme il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
  In considerazione di tali contrastanti interpretazioni, assumono notevole importanza le decisioni dei Tribunali aditi in sede di contenzioso.
  Con sentenza n. 1424/11 depositata in data del 3.1.2012, il Tribunale di Sassari  , giudicando sul ricorso di una docente che si era vista rifiutare il pagamento per intero per la richiesta di congedo parentale chiesto per i primi 30 giorni al quarto anno di vita del bambino, ne ha riconosciuto il diritto  argomentando che la materia è regolata dall'art. 12, comma 1 lettera a, del CC NL/2007 del comparto scuola, in base al quale il diritto al pagamento per intero per i primi 30 giorni, va riferito all'intero periodo di fruizione del congedo parentale , vale a dire sino agli 8 anni di vita del bambino.
  La Corte di Cassazione - sezione sesta -, ha accolto il ricorso di una dipendente del Ministero della Giustizia per le stesse motivazioni. Infatti anche il CCNL/2001 del personale del comparto ministeri, all'art. 10, prevede che  "Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art 7 comma 1 della legge 1204/71 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo ?azionato, non riducono le ferie sono valutati ai ƒini dell 'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l 'intera retribuzione ƒissa mensile... ". ll contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7 comma l della legge 1204/71", il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile ha indotto, quindi, la Corte di Cassazione   a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.
Detta interpretazione non e poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita ?no ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall'art. 7 comma 4 della legge 1204/71, ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni ?no al terzo, per malattie del bambino.
     Resta evidente che il caso trattato possa avere aspetti concomitanti con quanto stabilito nel
CC NL del personale della scuola.


Dallo Studio legale Scognamiglio/Manzoni
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congedo parentale
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