"Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicchè la stessa non può configurarsi come pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c.".

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20982 del 27 novembre 2012, ha rigettato il ricorso di un ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, i cui genitori avevano chiamato in giudizio una società sportiva lamentando che nel corso di uno stage multisportivo, in particolare nel corso di una partitella di calcio, il figlio era stato colpito al viso da una pallonata, riportando danni ai denti incisivi chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno.

Il giudice territoriale - affermano i giudici di legittimità -, nel ricostruire analiticamente i fatti, ha condivisibilmente affermato che nella specie non poteva che trattarsi di un "normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, per il quale - attesa l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di un'azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco - nessuna responsabilità poteva attribuirsi nè alla società sportiva nè al danneggiante."


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