Con la sentenza 19160 del 6 novembre 2012 la Corte di cassazione ha affermato che non ha nessuna responsabilità il Ministero della pubblica istruzione circa la caduta dell'alunno all'ingresso dell'istituto scolastico.

La terza sezione civile ha così confermato la decisione dei giudici di merito che hanno respinto la domanda di risarcimento perché l'infortunio non è avvenuto all'interno dell'edificio, quindi in condizioni spaziali e temporali in cui l'infortunato era ancora sotto la vigilanza dei genitori e non del personale docente.

Respingendo il ricorso, Piazza Cavour ha dichiarato insussistente l'obbligo dell'istituto di vigilare sull'incolumità dell'allievo anche quando lo stesso si trovi all'esterno negando così la responsabilità dello staff scolastico riguardo a ciò che si verifica subito fuori della struttura.

Solo con l'entrata nell'edificio scatta l'obbligo di vigilanza e custodia dell'istituto, spiega la Corte.

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria era stata respinta sia in primo grado che dalla corte d'Appello. Quest'ultima nella motivazione ha evidenziato che gli attori avevano "inteso far valere la responsabilità contrattuale dei convenuti, sul presupposto che l'incidente si era verificato durante l'orario scolastico" con conseguente obbligo del personale di vigilare sull'incolumità degli alunni sin dal momento in cui si trovano nell'area di accesso allo stabile.

Sta di fatto che dalle prove era emerso che la piccola fosse caduta non sui gradini della scuola ma sul marciapiedi e che di li, la scolara fosse andata poi a sbattere contro gli scalini.

A quel punto essendo l'incidente avvenuto all'esterno della struttura scolastica, sulla pubblica via, l'infortunato doveva ancora trovarsi sotto la vigilanza dei genitori. Il dovere di vigilanza della scuola inizia invece con l'ingresso dell'edificio o dell'eventuale aria inequivocabilmente ad esso collegata.

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