Prof. Raffaele Manzoni - Riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 al lavoratore che assiste un congiunto in situazione di handicap grave che fruisce dei permessi per se stesso: parere prot. n. 44274 del 5.11.2012 della Funzione Pubblica.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito il proprio  parere sul quesito posto in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992, da parte di lavoratori pubblici  per assistere lavoratori congiunti  in situazione di handicap grave fruenti per sé stessi  dei benefici previsti dalla citata legge.

Il citato Dipartimento si è dichiarato favorevole alla concessione dei permessi nell'ipotesi specificata in considerazione che la normativa vigente, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.

La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex I. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.

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