La terza sezione civile della Cassazione con sentenza n. 17160/2012 ha stabilito che in caso di sinistro stradale che abbia prodotto danni gravi alla persona, il danneggiato ha diritto a essere risarcito anche delle spese a cui può andare incontro nel caso in cui si debba spostare per ottenere adeguate cure. In tal caso, spiega la Corte, a fronte di danni di rilevante entità, è anche possibile una liquidazione equitativa delle spese sostenute per gli spostamenti, senza che sia necessaria una documentazione del loro ammontare.

Resta fermo, naturalmente il principio per cui se i danni sono lievi non si può procedere alla valutazione equitativa dovendosi dimostrazione di tutte le voci di spesa. Per gli incidenti gravi però, secondo la Corte, si può applicare la liquidazione equitativa per le spese dei viaggi di cura applicando il principio di cui all'articolo 1226 del codice civile (Valutazione equitativa del danno) in base al quale "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".

Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda una causa di risarcimento danni promossa dalla vittima di un sinistro stradale che pur avendo ottenuto un consistente risarcimento del danno alla persona, non era riuscito ad ottenere il rimborso delle spese che aveva sostenuto per i numerosi spostamenti che aveva dovuto fare per ottenere le necessarie cure mediche.

A fronte del danno alla persona che nella specie era risultato di rilevante entità la cassazione ha stabilito che laddove il danneggiato sia stato costretto a viaggi di cura avrà diritto al rimborso delle relative spese anche se non sono documentate nel loro ammontare.

Già in precedenza la Corte si era occupata di un caso analogo (sentenza n.712/2010) ed aveva fissato il principio secondo cui "In tema di risarcimento del danno, il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.".

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