In tema di immigrazione, con la sentenza n. 15025, depositata il 7 settembre scorso i giudici della sesta sezione civile hanno precisato che il temporaneo permesso alla permanenza in Italia del familiare del minore di cui all'articolo 31 del D.lgs. 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Nel caso di specie, dopo che la Corte di Appello aveva riformato la sentenza
di primo grado del Tribunale dei Minori, negando l'autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano del genitore del minore, negando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 31 del d. lgs. 286/1986, l'uomo impugnava la decisione in cassazione. La Suprema Corte, ha quindi cassato con rinvio la decisione dei giudici di secondo grado.
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