Con ordinanza n.13893/2012 la Corte di Cassazione, nel respingere una istanza di trattazione in pubblica udienza, ha convalidato una sentenza della corte di appello di Roma ricordando peraltro che non è possibile usucapire un bene condominiale semplicemente dimostrandone il possesso. Quando si tratta di proprietà condominiali è necessario fornire la prova di un possesso esclusivo mentre non risultano sufficienti, ad usucapire, quelle condotte che sono la semplice manifestazione di un uso da parte del compossessore che non è in contrasto "con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale".

Nel caso di specie - scrive la Cassazione - la Corte territoriale ha preso in considerazione tutta la documentazione rilevante (come gli atti di compravendita e il regolamento condominiale) e, all'esito di una loro interpretazione, non censurabile in sede di legittimità, ha concluso affermando che il bene che s'intendeva usucapire era di natura condominiale.

Nella sentenza la Corte richiama anche un'altra parte della motivazione della Corte d'Appello laddove si riferisce alla proprietà di una cabina idrica. I giudici di merito avevano rilevato che non potevano integrarsi i presupposti per l'usucapione. Trattandosi di bene condominiale, infatti, non è sufficiente il mero non uso da parte degli altri condomini perché non è prevista la prescrizione del diritto di proprietà. Nel caso di specie oltretutto il locale risultava privo di serratura.

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