"L'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea (art. 1135, ultimo comma, c.c.)." Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 settembre 2012, n. 34147. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministratore di condominio che si è visto condannare per il reato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Nel caso di specie, l'amministratore per imperizia, imprudenza e negligenza aveva omesso di eseguire i lavori per eliminare un'avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue posto sul marciapiedi di accesso al piano terra del condominio
. Al fine di superare l'ostacolo era stato predisposto uno scivolo a lieve pendenza costituito dal gradino tra il piano stradale e il marciapiedi antistante ad una farmacia che consentiva il passaggio che presentava evidenti elementi di rischio, come da documentazione fotografica assunta come prova. In questo scivolo un'anziana donna era inciampata riportando gravi lesioni personali, guaribili, secondo i medici, in 40 giorni. L'amministratore aveva dichiarato che "in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione né aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà
condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l'insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Né avrebbe potuto disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell'assoluta urgenza tanto più che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l'invisibilità imprevedibilità". La Cassazione specifica che "l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv. c.p. di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti/sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell'esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio
, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l'impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età. Né l'obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell'art. 1130 n. 4 c.c. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti".

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