E' stato pubblicato nella G.U. 7 settembre 2012, n. 209, il Decreto 29 agosto 2012 del Ministero dell'Interno. Con questo decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dà attuazione l'art. 5, D.Lgs 109/2012 che introduce "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" secondo la Dir. n. 2009/52/CE. In particolare l'art. 5, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dà la possibilità di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, fissando le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro. Il Decreto 29 agosto 2012 è composto da 7 articoli:
- Art. 1 - Presentazione della dichiarazione di emersione: i datori di lavoro, che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione
. Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 si possono presentare le domante unicamente in via telematica all'indirizzo www.interno.gov.it
- Art. 2 - Pagamento del contributo forfetario: il contributo è di 1.000,00 (mille) euro e non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
- Art. 3 - Requisito reddituale del datore di lavoro: l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
o dal bilancio di esercizio precedente.
- Art. 4 - Contenuti della domanda di emersione.
- Art. 5 - Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale: il datore deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte.
- Art. 6 - Comunicazione obbligatoria di assunzione: con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione.
- Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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