È quanto ricorda la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13892/2012)
Il decreto di liquidazione dei compensi all'avvocato che ha prestato l'assistenza al cliente che è stato ammesso gratuito patrocinio, ha natura decisoria e carattere definitivo. È quanto ricorda la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13892/2012) facendo notare che il provvedimento può essere impugnato solo ai sensi dell'articolo 111 della costituzione
e che non è prevista la revocabilità, in via di autotutela, da parte del giudice che lo ha emesso, il quale, dopo il provvedimento perde ogni potere decisionale al riguardo. Nel caso di specie, dopo la liquidazione di un compenso dovuto a un avvocato per la difesa svolta in favore di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lo stesso giudice, d'ufficio aveva modificato il decreto dimezzandone l'importo. Nel provvedimento di modifica il magistrato aveva richiamato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, che consente la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Dato che l'importo era stato anche pagato veniva richiesta del difensore la restituzione dell'eccedenza.

Contro il provvedimento di modifica l'avvocato proponeva opposizione facendo notare che il primo decreto di pagamento, a cui era stata data esecuzione e che non era stato impugnato nei termini, non poteva essere più modificato.

Il Tribunale di Orvieto, però, rigettava l'opposizione affermando che gli onorari dovevano essere dimezzati e che la modifica del decreto doveva ritenersi possibile perché di natura amministrativa e come tale insuscettibile di passare in giudicato e sempre revocabile o annullabile nell'esercizio dei poteri di autotutela.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha peraltro precisato che il potere di revoca (o di modifica) "appare del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. n. 115 del 2000, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento;" Inoltre - prosegue la Corte - in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio è da ritenersi "estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti".


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